Accertamenti della Guardia di finanza nei giudizi di separazione: poteri e limiti

Accertamenti della Guardia di finanza nei giudizi di separazione: poteri e limiti

Nell’ambito di un giudizio di separazione dinanzi al Tribunale civile, una prassi ormai consolidata è purtroppo l’occultamento da parte del coniuge economicamente più forte delle proprie reali capacità reddituali. E ciò, ovviamente, allo scopo di celare le attuali condizioni economiche al fine di ottenere oneri contributivi molto più modesti in favore del coniuge economicamente debole. Infatti, quando si tratta di quantificare l’assegno di mantenimento, il Giudice è chiamato, innanzitutto, ad accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio attraverso gli accertamenti patrimoniali, per poi procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun consorte al momento della domanda e di modulare, su tali parametri, l’ammontare dell’assegno di mantenimento.

Il legislatore ha pertanto introdotto una disciplina ad hoc per far fronte a tali incresciose situazioni. È, infatti, prevista la possibilità per il Giudice di avvalersi della collaborazione della Polizia Tributaria a cui potrà essere delegato il compito di svolgere precise indagini patrimoniali sulle condizioni dei coniugi.

L’articolo 155 del codice civile (come novellato dalla l. 54/2006 ed inerente il solo mantenimento dei minori) dispone che “ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi“.

Anche la legge sul divorzio n.898/1970, all’articolo 5 comma nove (applicabile per analogia ai giudizi di separazione), dispone che, nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, “in caso di contestazione, il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, avvalendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”.

Anche la giurisprudenza è più volte intervenuta sul punto, precisando che “in tema di quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge debole, le dichiarazioni dei redditi, in quanto svolgono la funzione tipicamente fiscale, in una controversia relativa a rapporti estranei al sistema tributario, non rivestono valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie. Convincimento, questo, che non presuppone di necessità, ma che semmai implica, anche rilievo dell’addebitabile occultamento dell’effettiva consistenza della situazione economica oggetto della verifica” (Cassazione Civile Sez I^ sentenza 11 marzo 2006 n. 5379).

Nel concreto, la Polizia Giudiziaria, qualora venga chiamata dal Giudice della separazione ad effettuare le proprie indagini, inizia dall’analisi dei registri pubblici e dall’accesso ai sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria, delle Camere di Commercio, del Pubblico registro automobilistico, delle Conservatorie dei registri immobiliari, visure catastali, partecipazioni societarie, per poi passare al saldo attivo o passivo dei conti correnti, investimenti, polizze assicurative, mutui, prestiti personali, in modo da verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato nel corso della causa di separazione e quanto risulta all’Amministrazione finanziaria.

Nella prassi tuttavia, devi darsi atto che tale strumento giuridico viene utilizzato con meno frequenza rispetto a quella auspicata, anche a causa della natura, eccezionale, di tale mezzo di prova: la Guardia di Finanza è considerata un ausiliario del giudice e non può sostituire l’onere probatorio della parte. A ciò si aggiunga che, non è raro che tra la richiesta e l’ammissione passi sì tanto tempo da rendersi inutile la esecuzione della indagine. Il coniuge infatti si adopererà immediatamente per occultare definitivamente ciò che aveva già tentato di occultare. Tuttavia, il consorte potrà ricorrere anche ad ulteriori strumenti di indagine atti a dimostrare le effettive disponibilità economiche della controparte, quali, ad esempio, la richiesta all’Organo Giudicante di ordinare l’esibizione di precisi documenti, anche nei confronti di soggetti terzi ed estranei alla causa (ex art. 210 c.p.c.).

Avvocato Elena Cassella del Foro di Catania