CATANIA – Questa è storia di un uomo “segnato” dalla ex compagna come autore di violenza domestica e un ricorso coraggioso: il Tar di Catania qualche giorno addietro dà ragione alla difesa, avvocato Elena Cassella e l’uomo ottiene l’annullamento dell’ammonimento.
Un decreto di ammonimento per violenza domestica può cambiare la vita di una persona in pochi istanti: sul lavoro, nelle relazioni, nella reputazione. Si tratta infatti di uno strumento di prevenzione molto incisivo, pensato dal legislatore per intervenire in modo tempestivo a tutela delle vittime, anche prima che si arrivi a un processo penale, e che può incidere anche sul successivo trattamento sanzionatorio in caso di reati, oltre a produrre un forte effetto “stigmatizzante” sulla persona ammonita.
Nel caso deciso dal Tar di Catania, a fare la differenza è stato il lavoro accurato dei giudici e dell’avvocato del ricorrente, Avvocato Elena Cassella che ha scelto di non rassegnarsi a un provvedimento ritenuto ingiusto e di portare la vicenda davanti al Tar di Catania.
L’uomo era stato ammonito dal Questore a seguito delle dichiarazioni dell’ex compagna, che aveva descritto un quadro di forti tensioni: messaggi e telefonate insistenti, appostamenti, litigi e un clima di pressione psicologica dopo la fine della relazione.
Un’etichetta, quella di “autore di violenza domestica”, che rischiava di pesare come una condanna anticipata, pur in assenza di un processo penale definito. Proprio perché l’ammonimento è concepito come misura di protezione rapida e anticipatoria, esso comporta però conseguenze concrete e immediate sulla vita dell’interessato, rendendo ancora più necessario che l’amministrazione rispetti le garanzie procedimentali e svolga un’istruttoria effettiva e approfondita.
Assistito dal proprio legale, Avvocato Elena Cassella, il ricorrente ha deciso di reagire, impugnando il decreto davanti al Tar Sicilia – sezione di Catania. Nel ricorso, l’avvocato ha evidenziato tutte le mancanze del procedimento di ammonimento: mancato ascolto dell’interessato, assenza di contraddittorio, istruttoria minimale, fondata quasi esclusivamente sul racconto della presunta vittima, senza riscontri adeguati.
I giudici amministrativi hanno condiviso questa impostazione.
Nella sentenza, il Tar ricorda che l’ammonimento per violenza domestica è una misura di prevenzione potentissima, pensata per proteggere chi rischia di subire aggressioni o minacce tra le mura di casa, e che può essere adottata anche in assenza di querela, proprio per consentire un intervento rapido a tutela della vittima. Ma, proprio per l’intensità dei suoi effetti, non può essere adottata in modo automatico né sulla base di mere formule di stile.
La difesa ha insistito su un punto chiave: prima di “marchiare” una persona con un provvedimento tanto incisivo, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria compiuta, ascoltare anche il presunto autore, valutare gli elementi in modo equilibrato e motivare in maniera puntuale ogni scelta, tenendo conto sia del rischio per la vittima sia delle ricadute personali, sociali e professionali per l’ammonito.
Il Tar ha rilevato che, nel caso concreto, l’uomo non era mai stato convocato né sentito, e che nel fascicolo non risultavano approfondimenti autonomi, se non un messaggio WhatsApp ritenuto insufficiente a reggere il peso dell’ammonimento. Si legge nella sentenza: “..non solo l’autorità amministrativa ha omesso le garanzie procedimentali sopraindicate senza indicare le specifiche ragioni d’urgenza per sacrificarle, limitandosi a mere clausole di stile, ma altresì la motivazione del provvedimento – adottato per atti persecutori, nell’ambito di violenza domestica, esercitati dal ricorrente nei confronti della controinteressata in maniera reiterata dovuti alla non accettazione della fine della relazione consistenti in continui messaggi e telefonate, pedinamenti presso casa ed il posto di lavoro, aggressioni fisiche e verbali, percosse, minacce, offese, ingiurie e violenza psicologica – non solo appare generica – sottolinea il giudice d’appello come, nei casi come quello in esame, l’approfondimento istruttorio deve ritenersi indispensabile attesi gli effetti negativi che l’ammonimento produce nei confronti del destinatario, non soltanto di natura processuale penale (non necessità di querela e aumento della pena edittale) ma anche, come puntualizza la Corte EDU, per l’effetto stigmatizzante del provvedimento, idoneo a compromette la reputazione del destinatario, con possibili effetti negativi anche sulla sua vita professionale” (C.g.a., sez. giur., 29 maggio 2024, n. 387).
Grazie a questo lavoro di contestazione puntuale, i giudici hanno annullato il decreto.
Per il ricorrente, l’esito del giudizio rappresenta molto più di una vittoria processuale: significa vedere riconosciuto il proprio diritto al contradditorio e ad essere ascoltato.



