Servizio di medicina legale, l’Asp e la grande utilità per le esigenze del cittadino

Servizio di medicina legale, l’Asp e la grande utilità per le esigenze del cittadino

Se la Medicina Legale è – come lo è, e come già scrissi su CATANIA MEDICA – quella disciplina dominata da rigorismo scientifico obiettivo e da conoscenza del rapporto giuridico cui i fatti si riferiscono che rappresenta un vero e proprio ponte di congiunzione fra il versante biologico della Persona e quello dei diritti ad essa correlati, il “Servizio di Medicina Legale dell’ASP” assolve tale funzione nel modo più diretto e tangibile per il Cittadino mediante le proprie numerose prestazioni offerte.

E giova subito segnalare che alcune prestazioni sono contemplate nell’ambito dei cosiddetti “L.E.A.” (“Livelli Essenziali Assistenziali”) che rimangono gratuiti: il Servizio di Necroscopia; la certificazione a fini elettorali; il rilascio di certificati per le adozioni; quelli per il Servizio Civile. Non rientrano, invece, tra i L.E.A.: i certificati per il conseguimento delle patenti di guida dei veicoli a motore e dei natanti; quelli per ottenere il porto d’armi; la certificazione per l’idoneità psico-fisica all’impiego; il rilascio del contrassegno riguardante l’handicap; la verifica dell’idoneità lavorativa all’utilizzo di gas tossici; le attestazioni, finalizzate a vari scopi, di sussistenza di patologie; la certificazione per la cessione del quinto dello stipendio; la patente di conduttore di caldaia; le visite fiscali per la verifica delle malattie comuni dei Dipendenti.

Vediamo di fare insieme un “giro di ricognizione” tra alcune di tali prestazioni.

Riguardo alle certificazioni per il rilascio delle patenti di guida, le stesse sono definite nei propri cardini dalla seguente normativa: D.P.R. n. 495 del 16/12/1992; Decreto n. 285 del 30/04/1992; Decreto n. 115 del 30/06/05; Legge n. 120 del 29 luglio 2010, e successive modifiche con D.D. 15/11/13; Circolare prot. 19001 del 05/09/14; Circolare prot. 20366 del 22/09/2014. Il Medico è unico per il “CIGC” (Conseguimento dell’Idoneità alla Guida dei Ciclomotori), per le patenti di guida “A” e “B”, per la patente “C” e per tutte le categorie superiori, fino a 65 anni; per le la patente “D” fino ai 60 anni. Invece, e per le stesse certificazioni, v’è un’apposita “CML” (“Commissione Medica Locale”) per tutti i Cittadini che siano affetti da invalidità, o abbiano superato i limiti di età, per le patenti superiori, quali “D” e “D/E” (per il trasporto di Persone) oppure le patenti “C” e “C/E” (per il trasporto di cose), o che siano diabetici con patente superiore alla “B” (“C”, “D”, “CE”, “DE”), od abbiano prescritta la revisione dall’Ufficio Territoriale del Governo e dalla MCTC, o siano monocoli anatomici e funzionali, od abbiano fatto sollevare dubbi valutativi nel Medico unico che li aveva visitati. Va poi sottolineato che, nel caso di primo rilascio di patente di guida, è obbligatoria l’acquisizione, sia da parte del Medico unico che da parte della CML, del certificato del Medico Curante attestante i precedenti morbosi; né va sottaciuto che, fatte salve situazioni in cui il ruolo di Medico Curante sia rivestito da figure specialistiche oppure sia riconducibile a situazioni di rapporto fiduciario personali, la figura del Medico Curante preposto al rilascio della certificazione inerente ai processi morbosi che costituiscono un rischio per la guida è da identificarsi funzionalmente, in via principale, nel Medico di Medicina Generale quale “Medico di Assistenza Primaria” (stante la funzione di Curante di riferimento affidata nell’àmbito del SSN al Medico di Medicina Generale, che la esercita nei confronti di tutti i Cittadini che ne effettuino la scelta). Infine, va ricordato che avverso il giudizio della CML è ammesso, entro trenta giorni dalla consegna del certificato, il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che deciderà avvalendosi del parere degli Organi Sanitari Periferici delle Ferrovie dello Stato.

Le certificazioni per il conseguimento delle patenti nautiche, invece, sono regolate dal Decreto n. 146 del 29/07/2008. In particolare, la categoria “A” di tali patenti abilita al comando e alla conduzione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto; la “B” abilita al comando delle navi da diporto (unità di lunghezza pari o comunque inferiore a 24 metri a motore, a vela ed a propulsione mista; le patenti di categoria “C” sono rilasciate esclusivamente a Soggetti portatori delle patologie indicate nel paragrafo 2 dell’allegato I del su indicato Decreto. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari in parola sono a carico degli interessati. Ed è importante puntualizzare che il giudizio di idoneità psico-fisica per il conseguimento delle patenti nautiche viene espresso, sulla base dei requisiti previsti dall’allegato I del Decreto, dall’Ufficio dell’ASP territorialmente competente cui siano attribuite funzioni in materia medico-legale. Mediante tale giudizio, a coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche oppure dalle deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate al paragrafo 1 del già citato allegato I, nonché a coloro che siano dediti all’uso di sostanze psicoattive, viene negata la possibilità di ottenere la patente nautica o la convalida della stessa; mentre i Soggetti che sono affetti dalle malattie oppure dalle minorazioni anatomiche o funzionali indicate al paragrafo 2 dello stesso allegato I possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C. Anche per le patenti in argomento è ammesso, avverso il giudizio della CML, ed entro trenta giorni dalla consegna del certificato, il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che deciderà avvalendosi del parere degli Organi Sanitari Periferici delle Ferrovie dello Stato.

Un altro capitolo dell’attività certificativa del Servizio di Medicina Legale dell’ASP attiene alla verifica dell’idoneità psico-fisica all’utilizzo di armi per difesa personale (pistole) e di fucile per uso di caccia o per lo sport del tiro a volo: essa viene prevista dal D.M. del 28 aprile 1998 (G.U. n° 143 del 22/6/1998). A ciò, ed al fine di sottoporsi agli opportuni accertamenti, il richiedente è tenuto a presentare un certificato anamnestico da compilarsi secondo il modello di cui all’allegato 1 del Decreto, il quale viene rilasciato dal Medico Curante; certificato che non deve essere anteriore di tre mesi rispetto alla data della visita. Avverso l’eventuale giudizio negativo l’interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un Collegio Medico costituito presso l’ASP competente. Anche qui, la spesa per tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali derivanti dall’applicazione del Decreto è posta a totale carico del richiedente.

L’idoneità psico-fisica all’impiego, la cui verifica è contemplata in numerosi leggi e decreti (D.P.R. n. 3 del 10/01/1957, D.P.R. n. 487 del 09/05/1994, D.P.R. n. 693 del 30/10/1996, D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, Legge n 374 del 21/11/1991, Legge n. 276 del 22/07/1997, Decreto 06/10/2009), comporta la visita medico-legale per l’aspirante Lavoratore, comprensiva delle prescrizioni degli eventuali esami diagnostici clinico-strumentali, in relazione alle mansioni che egli dovrà svolgere.

Sempre dal Servizio di Medicina Legale dell’ASP viene rilasciata la certificazione dalla  quale risulta che, nel corso dell’opportuna visita medica, è stato espressamente accertato che la Persona per la quale viene richiesto il contrassegno riguardante l’Handicap ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (giusta art. 381 del DPR n. 495 del 16/12/1992); contrassegno che, previsto dal D.P.R. n. 495 del 16  dicembre  1992 e valido su tutto il territorio nazionale, viene rilasciato dai Comuni al seguito di apposita documentata istanza e deve essere apposto sulla parte anteriore dell’autoveicolo in cui si ritrova a viaggiare il Soggetto con handicap. Da ricordare, inoltre, che la normativa predetta deve intendersi come estesa anche ai Soggetti “Non Vedenti” (D.P.R. n° 503 del 24/7/96 art. 12 comma 3).

Passando all’idoneità psico-fisica per l’utilizzo di gas tossici, va detto che la normativa afferisce al lontano R.D. n. 147 del g. 09/01/1927 n. 147, e che la visita medica è volta ad accertare che il Soggetto non  sia affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenti deficienze organiche di  qualsiasi specie che gli impediscano di eseguire in sicurezza, per sé e per gli altri, le operazioni relative all’impiego di tali gas. Per il rilascio del relativo certificato, vengono prescritte le seguenti visite specialistiche propedeutiche: certificato del Medico Curante attestante l’assenza di dipendenze patologiche; visita ORL; visita psichiatrica.

Ancora, per l’attestazione, a fini molteplici, della sussistenza in un Soggetto di una certa patologia, va eseguito un accurato esame obiettivo mirato ad evidenziare i segni della patologia riferita, nonché la valutazione della documentazione sanitaria che, prodotta dal Soggetto, ne attesti la presenza.

Piuttosto frequente – ahinoi! – è, in questi tempi di crisi economica, la richiesta di prestito su cessione del quinto dello stipendio: ne prevedono la verifica dei requisiti psico-fisici del Soggetto richiedente l’art. 3 della Legge n. 1224 del 19/10/1956 e la Circolare del Ministero del Tesoro n. 28 datata 18/12/1956; e propedeutici per il rilascio del relativo certificato sono il certificato del Medico Curante attestante la condizione di buona salute, nonché gli ulteriori accertamenti che si rendano necessari in riferimento alla raccolta anamnestica o ad altri elementi emergenti dall’esame clinico (tutti con spesa a carico del richiedente).

Anche chi voglia essere assunto con “Abilitazione alla conduzione di generatori a vapore” deve essere sottoposto a visita medico-legale da parte dell’apposito Servizio dell’ASP: le norme per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapori sono dettate dall’art. 3 del D.M. del  01/03/1974 (G.U. 99 del 16/4/74), e la richiesta propedeutica di accertamenti sanitari contempla la visita psichiatrica nonché – pure qui – gli ulteriori accertamenti che si rendano necessari in riferimento alla raccolta anamnestica o ad altri elementi emergenti dall’esame clinico (tutti con spesa a carico del richiedente).

Un argomento che spesso ha occupato i “Media” è quello relativo alle cosiddette “Visite Fiscali”; quelle, cioè, mirate a verificare se il Lavoratore che si è dichiarato ammalato per un certo periodo di tempo in base alla certificazione del Medico Curante, o nosocomiale, lo sia effettivamente e per il periodo segnalato al Datore di Lavoro. Tali visite, con l’istituzione del Polo unico di Medicina Fiscale sono transitate, ad eccezione di poche categorie (Forze dell’ordine, vigili del fuoco, etc.), all’INPS. La visita fiscale viene effettuata su richiesta e ad onere economico del Datore di Lavoro, e le fasce orarie per visitare il Lavoratore corrispondono al periodo mattutino compreso fra le ore 09.00 e le 13.00 ed a quello pomeridiano fra le ore 15.00 e le 18.00 (per i dipendenti pubblici), dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 (per i dipendenti privati). Tuttavia, bisogna sapere che, giusta Decreto n. 206 del 18/12/2009, sono esclusi dall’obbligo del rispetto delle fasce orarie i Dipendenti ammalati per i quali l’assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze: patologie gravi che necessitino di “Terapia Salvavita”; Infortuni sul lavoro; quadri morbosi per i quali è stata riconosciuta la “Causa di Servizio”; stati patologici sottesi o connessi a situazione di invalidità riconosciuta. Inoltre, sono anche esclusi da tale obbligo i Dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato prodotto al Datore di Lavoro.

Un notevole campo d’attività riguarda, ancora, la verifica necroscopica, sostenuta dal R.D. n. 1265 del 27/07/1934, dall’Ordinamento dello Stato Civile, dal R.D. n. 1238 del 09/07/1939, dal D.P.R. n. 285 del 10/09/1990. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall’A.S.P. competente, e negli ospedali essa è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato. Il Medico Necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l’apposito certificato, e la sua visita deve sempre essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti, e comunque non dopo le trenta ore. Necessario è controllare che non vi siano discrepanze tra quanto indicato dal Medico Curante nella scheda ISTAT e quanto rilevato dal Medico Necroscopo, nonché controllare che si tratti di morte naturale e che non esistano segni di morte per causa violenta (ed in tal caso si dovrà redigere il referto all’Autorità Giudiziaria). Nell’evenienza, poi, che la morte sia avvenuta senza assistenza medica morte si dovrà predisporre il riscontro diagnostico (si rammenti che, secondo la Circ. Min. Sanità n. 24 del 24.6.1993: “…per assistenza medica è da intendersi la conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso”).

Ad ogni buon conto, vale segnalare che il certificato di “Constatazione di Morte” non va confuso con il “Certificato di Morte” che viene invece stilato dall’Ufficiale Incaricato dal Comune, o con il “Certi­ficato Necroscopico” redatto dal Medico Legale dell’A.S.P. o da incaricato a ciò dalla stessa A.S.P., mentre la “Scheda ISTAT” è compilata dal Medico Curante. Quest’ultima è un modello sulle cause del decesso, che non dovrebbe sempre concludersi in un “Arresto Cardiaco e Circolatorio”; anche perché è pacifico che, alla fine, tutti si muore perché si ferma il cuore e quindi la circolazione del sangue. Altra cosa è, infine, la cosiddetta “Denuncia di Morte”, che deve essere fatta entro le 24 ore dall’accertamento del decesso da chi ne ha avuto notizia (congiunto, amico, etc.). Non si dimentichi, infine, che, quando l’evento-morte può configurare i profili di un accadimento dovuto a reato, allora interviene l’Autorità Giudiziaria, disponendo quella che viene definita “Autopsia Giudiziaria” e che, di competenza medico-legale, viene effettuata a fini di Giustizia Penale; mentre il cosiddetto “Riscontro Diagnostico Autoptico”, effettuato spesso dall’Anatomo-Patologo, viene eseguito a fini clinico-diagnostici per la ricerca della causa dell’exitus. La fase tra la morte e la sepoltura di una Persona, nonché le operazioni riguardanti la gestione dei cimiteri, vengono poi regolamentate dalla “Polizia Mortuaria”.

Da ultimo, e qui solo menzionate in elenco, vi sono pure altre attività espletate dal Servizio di Medicina Legale Fiscale dell’A.S.P.: la certificazione medica per l’Elettore impossibilitato ad esprimere il proprio voto ove siano presenti barriere architettoniche oppure ove sia necessaria la presenza di Accompagnatore; la certificazione medica per attestare la sussistenza di infermità fisiche che comportino la dipendenza continuativa e vitale del Soggetto da apparecchi elettromedicali; la certificazione medica per le pratiche di adozione; le certificazioni mediche per l’Autorità Giudiziaria, sia per il Tribunale di Sorveglianza (visite per valutare le condizioni di salute e la compatibilità con il regime carcerario dei detenuti; visite per valutare le condizioni di salute di familiari dei detenuti per eventuali permessi); visite per valutare condizioni di salute di cittadini, in caso di ordinanza di sfratto; controlli presso strutture residenziali, quali case di riposo, case famiglia; collaborazione con i N.A.S., collaborazione per la cosiddetta “Emergenza Emigrati.

A Catania – e qui davvero concludo – il Servizio di Medicina Legale e Fiscale dell’A.S.P. svolge un’attività molto ampia, importante nei vari aspetti, spesso poco conosciuta, in quanto nella concezione comune, quando si parla di Medicina Legale dell’A.S.P. si pensa solo ad alcune limitate attività, quali le visite fiscali, il rinnovo delle patenti, la necroscopia; ed ecco perché la carrellata sopra descritta potrà, forse, essere utile all’Utenza.