La legge 335/95 ha esteso ai dipendenti pubblici l’istituto della Pensione di Inabilità previsto dall’art.2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 onde rimediare alla disparità, precedentemente esistente, tra impiego privato (pensionamento per gli inabili assoluti con il massimo della anzianità) e impiego pubblico, in cui, a pari condizioni di inabilità, la pensione veniva calcolata solo nei limiti della anzianità effettivamente maturata.
L’art. 2 comma 12 della legge 8 agosto 1995 n. 335 recita testualmente:
“Con effetto dal 1 gennaio 1996 per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche […] cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo”.
Pertanto, la concessione della pensione di inabilità consegue alla risoluzione del rapporto di lavoro a causa di infermità (l’infermità deve essere la causa della cessazione dal servizio) non dipendenti da causa di servizio per le quali il lavoratore si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Occorre sottolineare, per capire meglio la legge, alcuni concetti, quando si indica invalidità assoluta, permanente, impossibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro:
Invalidità Assoluta: la residua validità lavorativa non deve consentire al lavoratore di esercitare una qualsiasi attività lavorativa, comunque intesa.
Invalidità Permanente: ovvero non si deve poter prevedere nel tempo un miglioramento delle condizioni di salute spontaneo o al seguito di cure, non necessariamente immutabile, tanto che è previsto l’istituto della “Revisione”.
Impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa: non si fa riferimento, pertanto, alla capacità lavorativa specifica (quella per la quale si è in servizio), né ad occupazioni confacenti; l’esclusione deve essere “totale”, il lavoratore non deve essere più impiegabile ad alcun titolo nel mondo del lavoro, neppure part-time.
La pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo (allo stato attuale 60 anni di età nonostante la cosiddetta “Riforma Fornero“).
In ogni caso, non potrà essere computata un’anzianità, utile ai fini del trattamento di pensione, superiore a 40 anni; e l’importo del trattamento stesso non potrà superare l’80% della base pensionabile, né quello spettante nel caso in cui l’inabilità sia “Dipendente da Causa di Servizio“.
Il riconoscimento dell’Inabilità Assoluta comporta, oltre alla cessazione dal servizio, l’incompatibilità con l’iscrizione negli elenchi di operai agricoli, lavoratori autonomi, albi professionali (cioè il soggetto non potrà più svolgere alcuna attività lavorativa.
È previsto l’istituto della Revisione, qualora la Commissione ritenga che, a distanza di tempo, possano venire a mancare i requisiti psico-fisici precedentemente accertati (ad es.: infermità suscettibili di miglioramenti per cure o interventi chirurgici).
Il dipendente pubblico “Non Inabile Assoluto” può essere riconosciuto.
Inabile in modo assoluto e permanente al servizio e a qualsiasi proficuo lavoro, quando le infermità accertate non siano così gravi da escludere totalmente e permanentemente la capacità lavorativa; ed in tal caso l’Amministrazione provvede a collocare il dipendente in pensione con gli anni contributivi maturati fino a quel momento;
L‘Inabilità al servizio temporanea» assoluta o relativa, si ha quando le infermità accertate non abbiano ancora acquisito carattere di permanenza;
L’Inabilità al servizio permanente» assoluta o relativa, può comportare, rispettivamente, il pensionamento o l’esclusione di una o più mansioni lavorative incompatibili con le infermità accertate.
Procedura per richiedere i benefici della L.. 335/95:
La domanda deve essere presentata dall’interessato all’Amministrazione di appartenenza per l’istruttoria secondo le modalità previste dal suddetto decreto, corredata di certificato medico attestante l’inabilità assoluta e permanente.
In caso di lavoratore in quiescenza la domanda può essere inoltrata entro due anni dalla collocazione a riposo.
In caso di decesso dell’interessato nella fase istruttoria è indispensabile accertarsi che la domanda sia stata presentata in vita, perché il carattere di reversibilità della L. 335/95 non permette la presentazione della domanda da parte degli eredi.
In ordine all’idoneità, o meno, al servizio del dipendente, la CMV (Commissione Medica di Verifica), può esprimere i seguenti giudizi:
- Idoneo al servizio di istituto;
- Inabile temporaneo assoluto al servizio;
- Inabile temporaneo relativo al servizio;
- Inabile permanente relativo al servizio;
- Inabile permanente assoluto al servizio ed a qualsiasi proficuo lavoro.
IDONEO al servizio di istituto, il dipendente è idoneo sia al servizio di Istituto che alla sua specifica mansione.
INABILE TEMPORANEO ASSOLUTO al servizio, Il dipendente è temporaneamente inabile sia al servizio di Istituto che alla specifica mansione.
INABILE TEMPORANEO RELATIVO al servizio il dipendete è idoneo al servizio di Istituto ma temporaneamente inabile alla specifica mansione e quindi utilizzabile temporaneamente in altri compiti di Istituto.
INABILE PERMANENTE RELATIVO al servizio il dipendete è idoneo al servizio di Istituto ma permanentemente inabile alla specifica mansione e quindi utilizzabile in altri compiti di Istituto.
INABILE PERMANENTE ASSOLUTO al servizio ED A QUALSIASI PROFICUO LAVORO il dipendente è permanentemente inabile in modo assoluto al servizi ma NON È INABILE A QUALSIASI attività lavorativa.
Ciò comporta la risoluzione del contratto di lavoro: il dipendente viene posto in quiescenza, e il calcolo pensionistico si basa sugli anni di servizio sino ad allora maturati.
Il dipendente può proporre ricorso contro i giudizi di idoneità a servizio, entro dieci giorni dalla notifica del verbale, alla Commissione Medica di Seconda Istanza.