Il consenso informato: diritti e doveri di medico e paziente

Il consenso informato: diritti e doveri di medico e paziente

Il rapporto medico paziente è cambiato. Non c’è più il rapporto paternalistico del medico. Oggi il paziente, sicuramente stimolato dai media, da internet e da ogni organo di informazione, vuole sapere tutto su diagnosi, prognosi, terapia, complicanze. In poche parole vuole essere dettagliatamente informato, ed il medico ha l’obbligo dell’informazione, e prima di eseguire un atto medico deve ottenere il consenso. Quindi:

– Prima di intraprendere un qualunque trattamento medico-chirurgico (tranne nello stato di necessità), l’acquisizione del consenso è obbligatoria, poiché su questa si basa la liceità del trattamento nel rispetto dei dettami costituzionali, del Codice di deontologia medica, delle norme contenute nel Codice civile e Penale e più recentemente nella Legge 22/12/2017 n. 219, pubblicata in G.U. n. 12 del 16/01/18 ed entrata in vigore il 31/01/2018.

– Il consenso, concretamente dà la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di rifiutare la terapia e di decidere di interromperla in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale (Cass. Civ. Sez. III 4/10/2007, n. 21748).

– Destinatario del consenso è il sanitario responsabile delle cure medico-chirurgiche, o in caso di equipe chiunque della stessa qualifica o specializzazione.

– Il consenso è implicito quando il paziente si rivolge al medico per una prestazione diagnostica o terapeutica ordinaria, priva di rischi.

– L’informazione deve riguardare la diagnosi, la prognosi, le alternative terapeutiche, i benefici e i rischi prevedibili. Deve anche riguardare la situazione ospedaliera in rapporto alle dotazioni e alle attrezzature ed all’esperienza in modo che il paziente possa decidere se fare l’atto medico in quella struttura o chiedere il trasferimento in un’altra.

– La validità del consenso si desume anche dall’osservanza nella compilazione del modulo, sia nei requisiti formali (firma del medico, firma del paziente, data e luogo) sia in quelli sostanziali (contenuto e informazione adeguata).

– Il modulo del consenso è parte effettiva della cartella clinica.

– Nello stato di necessità, in emergenza/urgenza, in cui il paziente non si trovi in condizione di scegliere liberamente e consapevolmente, la liceità dell’atto medico è giustificata dallo stato di necessità. Superato lo stato di necessità è obbligatoria l’acquisizione del consenso prima di intraprendere ogni altra successiva prestazione.

– Testimoni di Geova e trasfusioni. Oggi esiste la Legge 219/2017 secondo cui ogni persona ha il diritto di rifiutare in tutto o in parte il trattamento sanitario proposto. Il medico è tenuto a prospettare le conseguenze di tale decisione, ma deve rispettare sempre la volontà espressa, ed in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale.

– La stessa Legge (norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), al punto 1 dell’art. 4 (Disposizioni anticipate di trattamento), prevede che ogni paziente maggiorenne, in grado di intendere e di volere può esprimere il consenso o il rifiuto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti, e può indicare una persona fiduciaria che lo rappresenti.

– Sentenza recente della Corte di Cassazione III Sez, civile n. 7248 del 23/3/18: la Corte ha escluso la validità del consenso prestato verbalmente.