Settembre, si sa, è il mese dei grandi rientri: a scuola, in ufficio, a lavoro. Dopo una piacevole vacanza (per chi ha la possibilità), è anche gradito raccontare a parenti e amici le bellezze scoperte e il divertimento trascorso in giusta compagnia. Ma, che succede se tutto questo è stato in parte o totalmente rovinato da un tour operator impreparato o, peggio, da una struttura prenotata e poi rivelatasi inesistente o non conforme a quanto inizialmente concordato?
Il danno è certamente in primo luogo di carattere morale: nessuno infatti, nemmeno il denaro, potrà restituire a chi magari da un anno progetta una vacanza da sogno, l’infrangersi di progetti, sogni e relax che quella settimana doveva garantire allo sfortunato vacanziere.
A tal proposito l’art. 47 del Codice del Turismo, prevede che il turista possa chiedere sia la risoluzione del contratto che un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta ai sensi dell’art. 1455 del codice civile. Dunque, qualora dimostrato, verrà risarcito sia il danno patrimoniale (spese sostenute) che quello non patrimoniale (danno morale).
Onere della prova
Il viaggiatore deluso ha l’onere di provare l’inadempimento, con foto, filmati e testimonianze affinchè si possa dimostrare che quanto definito contrattualmente con il tour operator fosse molto differente dalla realtà dei fatti.
Come ottenere il risarcimento?
È necessario presentare tempestivamente un reclamo al tour operator, anche tramite email o fax. In caso di mancata risposta e non oltre 10 giorni dal rientro, è possibile presentare reclamo formale per iscritto a mezzo di raccomandata a/r, o pec, indicando al tour operator “l’inadempimento e le difformità del servizio rispetto a quello promesso o pubblicizzato” chiedendo il relativo indennizzo. Si consiglia, inoltre, di allegare alla richiesta le prove dei disservizi subiti anche tramite fotografie, filmati e testimonianze, conservando documenti necessari quali il contratto di vendita del pacchetto, scontrini e ricevute.
Entro un anno dal viaggio sarà possibile adire il Tribunale per poter chiedere formalmente il risarcimento dei danni subiti, qualora il tour operator non abbia già provveduto. In tali casi, è sempre opportuno rivolgersi a un avvocato competente, il quale potrà raccogliere tutte le informazioni e valutare quale sia il giusto ristoro economico per il cliente danneggiato.