Uomo condannato per omesso pagamento del mantenimento ad ex moglie e figli, anche se fallito

Uomo condannato per omesso pagamento del mantenimento ad ex moglie e figli, anche se fallito

L’uomo non mantiene il precedente nucleo familiare perché in difficoltà economiche? Secondo la Cassazione prevale il diritto dell’ex coniuge e dei figli a ricevere il mantenimento se versano in stato di bisogno.

Si è pronunciata così la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte, respingendo, con sentenza n. 12684/2020, il ricorso di un uomo venuto meno ai suoi obblighi di assistenza familiare.

La condanna dei giudici di merito

In primo grado l’imputato veniva condannato a sei mesi di reclusione e a 500 euro di multa per il reato di cui all’art. 570 Codice Penale per non aver versato l’assegno di mantenimento all’ex moglie e ai figli. L’omissione aveva ad oggetto anche la contribuzione alle spese scolastiche e sanitarie della prole. La decisione veniva confermata in Corte d’Appello.

Il ricorso agli Ermellini

L’uomo ricorreva pertanto in Cassazione, esponendo, tra gli altri, i seguenti motivi:

  • gli obblighi di mantenimento non vanno valutati in astratto, ma sempre considerando la capacità del soggetto obbligato di adempierli in concreto. Nel caso di specie, il Giudice di secondo grado non ha tenuto conto delle gravi difficoltà economiche in cui lo stesso versava, nonostante fosse stata pronunciata dichiarazione di fallimento nei suoi confronti, la sua casa fosse stata pignorata e messa in vendita, e lo stesso fosse disoccupato come certificato dal Centro per l’impiego;
  • la motivazione della Corte d’Appello è contraddittoria, in quanto non è stato tenuto conto che gli obblighi di assistenza familiare non sono stati adempiuti solo parzialmente. Inoltre i genitori dell’ex moglie potevano sopperire all’omissione dell’uomo ed evitare così l’esposizione in stato di bisogno della donna e dei bambini.

Cassazione: prevale lo stato di bisogno di ex moglie e figli

La Suprema Corte respinge per intero il ricorso dell’uomo.

Con riferimento al primo motivo, i Giudici ribadiscono che il reato di cui all’art. 570 c.p. è reato di evento e non di mera condotta, per cui si configura in presenza di due presupposti: lo stato di bisogno dei beneficiari e la capacità di adempiere del soggetto obbligato a versare l’assegno di mantenimento.

Orbene, nella vicenda in esame sussistono entrambi.

In primo luogo non si può invocare il fatto che soggetti terzi (nella specie i genitori dell’ex moglie) possano sopperire al mancato versamento dell’assegno da parte dell’uomo. La minore età dei figli, infatti, rappresenta un indice di presunzione dello stato di bisogno degli stessi cui consegue ex lege l’obbligo dei genitori di provvedervi in via diretta, non potendo ritenersi esonerati dall’adempimento avvenuto in via sostitutiva dell’altro genitore o del terzo (v. Cass. Sez. VI Penale, n.52663 del 22/11/2018).

Relativamente alla situazione economica del ricorrente, la Cassazione afferma che la responsabilità penale sussiste anche in presenza di una sentenza dichiarativa di fallimento. Questa infatti attesta uno stato di difficoltà economica ma non è di per sé sufficiente a far venir meno gli obblighi di assistenza familiare. Peraltro dalla stessa emerge che lo stato di insolvenza dell’uomo risaliva a due anni prima rispetto all’omologa del Giudice civile.

Infine, conclude il Collegio su questo punto, l’unico caso in cui può essere esclusa la responsabilità penale è quello in cui il soggetto obbligato versa in una situazione persistente, oggettiva ed incolpevole di indisponibilità di introiti. Nella specie, il ricorrente aveva la possibilità di versare l’assegno di mantenimento, pertanto la sua condotta omissiva è penalmente rilevante.

Circa il secondo motivo di ricorso, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 570 c.p., non rileva il fatto che l’inadempimento sia stato soltanto parziale quando le somme versate non sono comunque in grado di colmare lo stato di bisogno dell’ex coniuge e dei figli (v. Cass., Sez. VI Penale, n. 9430 del 4/3/2019). Ed è questo il caso.

Alla luce di tutto quanto esposto, nel bilanciare gli interessi in gioco, la Corte ha fatto prevalere il diritto dell’ex moglie e dei figli a ricevere la prestazione loro destinata a sfavore delle difficoltà economiche del ricorrente, che nel caso di specie non erano tali da renderlo impossibilitato ad adempiere.

Immagine di repertorio