Tutore volontario per minori stranieri non accompagnati: elenchi da istituire entro il 6 agosto

Tutore volontario per minori stranieri non accompagnati: elenchi da istituire entro il 6 agosto

25.846 i minori stranieri non accompagnati che sono sbarcati in italia nell’anno 2016, secondo il Ministero dell’Interno, più del doppio dei 12.360 dell’anno precedente. Un dato cui difficilmente si può prescindere per carpire l’importanza dell’istituzione di questa nuova figura di raccordo, il tutore, tra le esigenze sociali della nostra terra e quelle strettamente personali dei minori cui sono chiamati a dar supporto.

Si tratta di un dato in costante crescita, che coinvolge fasce d’età sempre più tendenti al basso. Se non molto tempo fa l’età media dei minori cui far fronte era 16/17 anni, il quadro odierno mostra un dato preoccupante in considerazione degli sbarchi sempre più frequenti di bambini ben al di sotto di tale età protagonisti di traversate mortifere e psicologicamente segnanti. Restava, fino al 28 marzo scorso, in vita l’ambito d’applicazione della normativa cui erano soggetti tali minori: quella dei minori abbandonati. Le conseguenze di tale vacatio apparivano evidenti, non potendo le autorità competenti disporre di quegli strumenti legali ed amministrativi necessari per la tutela della categoria di migranti più vulnerabile. Accade così che il 29 marzo diviene lo snodo cruciale per la salvaguardia dei diritti di tale categoria. Infatti i minori privi di figure adulte di riferimento, arrivati in Italia, non solo non potranno essere respinti, ma saranno oggetto di un sistema di protezione ed inclusione uniforme: con la Legge Zampa 47 del 07 aprile 2017 nasce, infatti, per la prima volta in Italia ed in Europa la NUOVA figura del tutore volontario per i minori stranieri non accompagnati.

Trattasi di una figura importantissima e di riferimento non solo legale ma soprattutto sociale e di integrazione con l’obiettivo chiaro e palese di incarnare una nuova idea di tutela legale dei minori “non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che, per qualsiasi causa, si trovano nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana privi di assistenza e di rappresentanza da parte di genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano” (art.2).

Creata, con orgoglio, una figura tanto importante quanto necessaria, è opportuno che la stessa venga rivestita di quegli strumenti necessari per la tutela della condizione di vulnerabilità insita nel minore che talvolta presenta profili di fragilità maggiore rispetto ai minori autoctoni in seguito all’iter straziante cui sono stati assoggettati: tratta, abusi, morte. Il legislatore infatti ha dotato il tutore del potere di tutela giurisdizionale del minore oltre che della più generale – ma non meno importante – promozione dei diritti e degli interessi superiori dei minori.

Nei fatti, quindi, l’apertura della procedura di tutela nei confronti di un minore straniero non accompagnato consente a colui che se ne fa carico, ex multis della regolarizzazione della posizione giuridica di fronte alla legge, dell’assistenza in giudizio, del consenso informato in ambito sanitario e di ottemperare ai bisogni primari dell’individuo, trascendendo l’impersonalità della mera rappresentanza giuridica e sposando un concetto di tutore dal carattere sociale pregnante, dando risposte significative a tutta quella serie di bisogni non codificati che un mondo civile deve soddisfare e garantire ad ogni individuo senza alcun tipo di distinzione.

In quest’ottica rientra l’integrazione principe del minore: il percorso scolastico. Non si può, infatti, prescindere dall’educazione scolastica atta all’acquisizione di capacità linguistiche e di comprensione che il minore deve padroneggiare per essere parte integrante della società.

Profili di matrice diversa ma con il medesimo scopo, cui il tutore è chiamato ad adempiere, sono quelli relativi alla richiesta e conseguente ottenimento dei documenti che legalizzino il soggiorno in Italia del minore e riconoscano le diverse forme di protezione internazionale e penale, come ad esempio la difesa in giudizio nelle ipotesi di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, o la tutela delle vittime di tratta. Il tutore quindi lavora in sinergia con le istituzioni e con i centri di accoglienza, siano essi di primo livello, che SPRAR, ovvero i centri che accolgono i titolari di protezione internazionale, umanitaria, sussidiaria.

Accompagnano e assistono il minore a titolo esemplificativo, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, nelle audizioni presso il Tribunale per i Minorenni relazionando insieme all’operatore della struttura di accoglienza sullo stato dell’integrazione e sul vissuto del minore, o presso la Commissione Territoriale organo deputato al riconoscimento della protezione internazionale.

Da un proficuo lavoro di squadra con le istituzioni e i centri, emerge la figura di tutore che è quel padre, o quella madre, come sono soliti chiamare i minori stranieri il tutore, che tutela legalmente e si prende cura del benessere psicofisico di chi è debole.

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A seguito dell’intervento legislativo, per svolgere il ruolo di tutore e dare concreta applicazione alle disposizioni di cui all’art. 11, è necessaria un’adeguata formazione all’esito della quale è possibile iscriversi nell’elenco dei tutori volontari, istituito presso il Tribunale per i Minorenni. Questi elenchi – prevede la legge 47/2017, in vigore dal 06 maggio – devono essere istituiti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, ovvero entro il 06 agosto. Il tutore deve quindi avere contezza della mission di cui è investito, dei diritti e degli interessi superiori che va a tutelare, ricordando sempre ed in qualsiasi circostanza che il capitale umano cui è destinata la propria opera è lo stesso che gli riconosce un ruolo specifico di genitorialità. Genitorialità che diviene sociale in virtù delle caratteristiche – la gratuità e l’impegno profusi – cui lo stesso deve far fronte con zelo ed orgoglio: alla stregua dei figli, per l’appunto.

Avv. Claudia Cassella del foro di Catania