Tribunale di Catania: casa familiare assegnata al convivente more uxorio non proprietario, purché collocatario dei minori

Tribunale di Catania: casa familiare assegnata al convivente more uxorio non proprietario, purché collocatario dei minori

L’assegnazione della casa familiare in caso di cessazione della convivenza more uxorio è stato un tema molto dibattuto in giurisprudenza. Problemi emergono laddove siano nati figli dalla convivenza, questa giunga al termine e la casa familiare è di proprietà di uno soltanto dei due genitori.

A chi va assegnata? Al genitore proprietario e non collocatario dei bambini o al genitore collocatario ma non proprietario dell’immobile?

Negli ultimi anni, la Corte di Cassazione è stata orientata verso l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli, a prescindere dall’esistenza o meno in capo ad esso di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul tetto domestico. Fondamento di tale indirizzo è non soltanto il principio di responsabilità genitoriale, il quale attribuisce rilievo primario alle esigenze di mantenimento del figlio, ma anche il principio del migliore interesse del minore, il cui diritto a continuare a vivere nella casa dove è cresciuto va ampiamente tutelato.

Con sentenza n. 7214/2013 (ma vedi anche Cass. Civ. sent. n. 17971/2015), in merito alla posizione del convivente rispetto all’immobile di cui è proprietario l’altro convivente, i Giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che “la convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune , un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente ben diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità, tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata , che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Ne consegue che l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio”.

Ed al medesimo epilogo è giunto il Tribunale Civile di Catania con ordinanza n. 8200/2018.

Il verdetto del Giudice etneo, che richiamato la ormai granitica giurisprudenza di legittimità ed alcune pronunce della Corte Costituzionale, è stato in senso favorevole alla convivente non proprietaria dell’abitazione familiare, sul presupposto che la stessa sarebbe stata collocataria dei due figli minori.

Infatti, nell’ordinanza si legge che “anche nelle convivenze di fatto, in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l’immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se non proprietario dell’immobile o conduttore in virtù di rapporto di locazione o comunque autonomo titolare di una posizione giuridica qualificata rispetto all’immobile. Egli, peraltro, in virtù dell’affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto (ex art. 2 Cost.) della relazione di convivenza è comunque detentore qualificato dell’immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l’altro convivente”.

I Giudici non lasciano, dunque, spazio a dubbi: bilanciando gli interessi in gioco, viene attribuito un peso maggiore al diritto dei figli di continuare a vivere nel casa ove sono cresciuti, al legame che hanno instaurato con essa. Ciò giustifica ampiamente l’assegnazione della casa familiare al genitore convivente che, pur non essendo proprietario della stessa, viene scelto come collocatario dei bambini.