Tradimenti del marito? Non gli va addebitata la separazione se la moglie li tollera per anni

Tradimenti del marito? Non gli va addebitata la separazione se la moglie li tollera per anni

Tollerare i tradimenti del marito (ma ciò vale anche per la moglie) non fa bene sul piano psico-fisico ma neanche su quello giurisdizionale! La Cassazione, Prima Sezione Civile, con l’ordinanza n. 16691/2020 ha infatti stabilito che la separazione non va addebitata al marito se la moglie ha tollerato per anni le relazioni extraconiugali dello stesso e ha continuato a convivere con lui. Mancherebbe, cioè, il nesso causale tra i tradimenti e la crisi del matrimonio, presupposto imprescindibile ai fini dell’addebito della separazione per infedeltà.

Ai sensi dell’art. 151 Codice Civile – si rammenta – la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. 

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

La norma è chiara. L’addebito è subordinato ad un comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, compresi quelli di fedeltà coniugale e di assistenza morale e materiale tra coniugi.

Inoltre, secondo granitica giurisprudenza, spetta a chi chiede l’addebito per infedeltà provare che il tradimento ha messo in crisi il rapporto di coniugio; in mancanza di tale prova la separazione non può essere addebitata al traditore

I fatti

I primo grado, dinanzi al Tribunale di Pesaro, una donna chiedeva che il giudice pronunciasse la separazione tra i coniugi, che la stessa venisse addebitata al marito, un assegno di mantenimento di 700 euro, la somma di 250.000 euro o la metà dei risparmi messi da parte da entrambi e la metà della casa familiare.

Il Giudice pronunciava la separazione ma respingeva tutte le altre domande. Motivo? La donna non aveva provato né i tradimenti del coniuge né il nesso causale tra questi e la fine del matrimonio. Nessuna prova anche sulle richieste economiche, senza trascurare che la donna, oltre a percepire un proprio reddito, risultava titolare di un patrimonio di oltre 210.000 euro.

La stessa ricorreva dunque dinanzi alla Corte d’Appello di Ancona, lamentando che il Tribunale non avesse valutato le prove fornite sulle relazioni extraconiugali del marito né quelle sulla disparità economica dei coniugi. L’uomo, invece, proponeva appello incidentale, eccependo l’inammissibilità dell’appello principale e della produzione di nuovi documenti in secondo grado.

Il Collegio, però, respingeva entrambe le impugnazioni.

Ricorso in Cassazione

Con ben sei motivi di ricorso la donna si rivolge alla Suprema Corte. Sono due i motivi che qui interessano:

  • la Corte d’Appello – secondo la ricorrente – non ha valutato le prove oggettive e dirette, che avallano la credibilità dei testimoni indiretti;

 

  • ha violato altresì le norme e i principi in materia di onere probatorio per quanto riguarda il nesso eziologico tra la violazione del dovere di fedeltà, l’intollerabilità della convivenza e l’addebito della separazione.

Cassazione: nessun addebito al marito traditore se manca il nesso causale tra i tradimenti e la fine del matrimonio

La Corte, con ordinanza n. 16691/2020, rigetta il ricorso.

Circa il primo motivo, gli Ermellini rilevano che esso richiede una valutazione dei fatti nel merito, quindi inammissibile in sede di legittimità.

Circa il secondo motivo, invece, il Collegio ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale che poc’anzi si è menzionato: grava sul coniuge che chiede l’addebito della separazione per infedeltà provare tanto la contrarietà della condotta ai doveri coniugali da parte dell’altro quanto il nesso causale tra tale contrarietà e la crisi del matrimonio.

L’eccezione? Il caso in cui il nesso causale non viene provato e quindi non sussiste

Nel caso di specie – spiegano gli Ermellini – la donna non è stata in grado di fornire questa prova. Dagli atti emerge infatti che la moglie sapeva dei tradimenti del marito e nonostante questo li ha tollerati proseguendo la convivenza per ben 15 anni

Questo uno stralcio dell’ordinanza: “la Corte territoriale ha rilevato che la mancanza di precisi riferimenti temporali non consentiva di ritenere provata l’esistenza del nesso causale tra le condotte ascritte al marito e l’intollerabilità della convivenza e che piuttosto tali relazioni sembravano collocarsi in un’epoca nella quale la figlia della coppia, nata nel 1972, era adolescente, onde appariva arduo predicare l’esistenza di un collegamento eziologico di tale relazione con la crisi del rapporto matrimoniale, evidenziata pienamente con la richiesta della separazione avanzata con ricorso depositato nel 2009”.

Detta discrasia temporale – prosegue – costituisce un fatto idoneo ad escludere il nesso di causalità tra la violazione accertata e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza”. 

In conclusione, la mancanza di indicazioni temporali certe e la risalenza delle relazioni extraconiugali del marito escludono la prova del nesso causale. Al marito non va dunque addebitata la separazione.