Successioni senza frontiere: al via il certificato successorio europeo

Successioni senza frontiere: al via il certificato successorio europeo

SICILIA – A partire dal 17 agosto 2015, il complicato iter delle successioni sarà più snello e senza confini con l’introduzione di un nuovo strumento europeo, il c.d. certificato successorio europeo (CSE), mediante i quale eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità potranno far valere all’estero, senza necessità di compiere sul posto altri atti, la loro qualità e i connessi diritti e poteri. Non solo!

Ma non sarà più la legge del Paese in cui il soggetto testatore ha la cittadinanza a dettare le regole, ma lo Stato in cui il defunto ha la residenza abituale, criterio quest’ultimo che sarà utilizzato anche per individuare il Giudice dinnanzi al quale promuovere le cause di successione.

È quanto previsto dalla norma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre scorso, che ha dato attuazione al complesso Regolamento dell’Unione Europea del 04 luglio 2012 n. 650 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzioni degli atti pubblici in materia di successioni” che sarà vincolante per 24 paesi dell’Unione Europea, avendo il Regno Unito, la Danimarca e l’Irlanda esercitato il diritto di opting out ( clausola di esenzione).

L’obiettivo dichiarato degli 84 articoli del Regolamento europeo è quello di semplificare la disciplina relativa alla successione rendendola più sistematica e coordinata, e creare in tal modo uno spazio giuridico europeo di libertà, sicurezza e giustizia in cui le decisioni giudiziarie e gli atti comparabili o atti pubblici che devono circolare possano aver uno spazio comune come se fossero all’interno di un unico territorio senza frontiere.

D’altronde una semplificazione era oramai un’esigenza improcrastinabile. Infatti sono molti gli italiani indotti per necessità lavorative o imprenditoriali o anche per esigenze abitative, o solo per vocazione turistica a trasferirsi all’estero e ad acquistare beni in Stati diversi rispetto al pase in cui sono cittadini ed anche rispetto al paese in cui sono abitualmente residenti. Pertanto il numero delle famiglie che ogni anno devono affrontare una successione transfrontaliera, perché i beni del de cuis si trovano in uno stato differente rispetto a quello in cui si è aperta la successione e che oggi per ogni anno sono circa 450.000 per un valore approssimativo di 120 milioni di euro l’anno, è destinato ad aumentare.

Appare ovvio che, allorquando si apra una successione transazionale, l’interesse dell’erede ad entrare agevolmente in possesso dei beni del defunto che si trovano all’estero, è destinato a rimanere frustrato fino a quando gli ordinamenti dei singoli Stati europei continuino a prevedere strumenti differenti di prova della qualità di erede.

Il certificato successorio avrà proprio lo scopo di rendere più agevole a chiunque sia erede o esecutore testamentario di esercitare i diritti relativi all’eredità anche se i beni sono all’estero, senza più bisogno di ulteriori o dichiarazioni o certificazioni; infatti per quanto non abbia valore esecutivo, il certificato per le successioni sarà capace di identificare l’erede in tutto il territorio comunitario, senza più bisogno della legalizzazione o di altra formalità analoga; e sarà valido come prova dei diritti di chi lo presenta, fino a prova contraria, perdendo valore solo nel caso di contestazione del diritto stesso ( è il caso tipico della disputa tra eredi).



Queste le indicazioni più rilevanti:

Il CSE potrà essere richiesto a partire dal 17 agosto 2015;

Il CSE potrà essere rilasciato se la residenza abituale o cittadinanza del defunto è in Italia al momento della morte, o nel caso in cui siano trascorsi più di 5 anni tra il momento del cambiamento di tale residenza e la richiesta del CSE; se il defunto ha optato per la legge italiana; in presenza di un collegamento sufficiente del nostro Stato con la successione;

Il CSE pur non essendo obbligatorio e non sostituendo i documenti interni utilizzati per scopi analoghi, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato, produce effetti anche nello Stato in cui è stato rilasciato;

Il certificato di eredità non costituisce titolo esecutivo ed esplica i suoi effetti essenzialmente su un piano probatorio: si presume cioè fino a prova contraria che la persona indicata come erede o come legatario sia titolare dei diritti enunciati nel certificato, cosi come si presume che l’esecutore testamentario o l’amministratore della successione sia titolare dei poteri e degli obblighi enunciati nell’atto.

Ma i soggetti interessati a chi dovranno rivolgersi per ottenere il certificato? L’art. 64 del Regolamento stabilisce che possono rilasciare il certificato gli organi gurisdizionali, ovvero altre autorità che in base al diritto nazionale ne siano competenti che in Italia sono solo i notai. C’e’ da interrogarsi sui motivi che hanno spinto il legislatore a non riconoscere anche agli avvocati la competenza di rilasciare il certificato successorio europeo.

Avv. Claudia Cassella del foro di Catania