Stop all’assegno di mantenimento per la ex moglie

Stop all’assegno di mantenimento per la ex moglie

Cambia la giurisprudenza di Cassazione in merito all’assegno di mantenimento da riconoscere alla ex moglie. L’orientamento infatti, in considerazione delle ultime pronunce degli Ermellini, si assesta su una maggiore flessibilità nell’accordare generosi assegni alla ex moglie. Va infatti tramontando l’idea di un mantenimento a lungo inteso più come “un’assicurazione a vita” che non come una misura assistenziale limitata al tempo strettamente necessario per recuperare una propria autonomia economica.

Parlare di definitiva esclusione dell’assegno di mantenimento è certamente precoce, anche perché in alcuni casi è sicuramente dovuto, ma è altrettanto vero che la Cassazione compie un giro di vite considerevole al riconoscimento tout court di tale assegno.

Secondo il Tribunale di Roma, sent. n. 19764/15, il giudice può negare il mantenimento alla moglie se questa vive all’interno della ex casa familiare mentre il marito, costretto ad andare via dall’abitazione un tempo anche sua e, per di più a pagare anche le rate del relativo mutuo, è costretto a trovare un altro alloggio in affitto. Insomma, l’aumento delle spese per l’uomo, conseguenti alla separazione, fanno sì che questi – a meno che non abbia un reddito particolarmente alto – sia quantomeno esentato dal versare anche l’assegno di mantenimento. Secondo la tesi del Tribunale di Roma, la sproporzione dei redditi tra i due ex coniugi – condizione necessaria per far scattare l’obbligo al mantenimento – può essere compensata dal fatto che la donna non debba sostenere costi per l’abitazione mentre, nello stesso tempo, il marito deve provvedere al pagamento della rata del mutuo della casa in cui lei vive coi figli e, per di più, a trovarsi un altro tetto sotto cui vivere.

Peraltro – ricorda sempre la stessa sentenza – l’assegnazione della casa coniugale in favore della moglie viene meno non appena questa abbandoni l’immobile per andare a vivere altrove o presso i propri genitori.

Niente mantenimento alla donna casalinga che può lavorare. Il semplice status di casalinga non giustifica più del tutto il mantenimento da parte dell’ex marito: la stessa infatti, avendo la possibilità di cercare un posto di lavoro per garantire autonomamente il proprio sostentamento, salvo casi specifici di impossibilità lavorativa, potrà non vedersi riconosciuto l’assegno di mantenimento da parte del Tribunale.

Potrebbe così sintetizzarsi un’altra importante presa di posizione della Cassazione, secondo cui solo lo stato di effettivo bisogno è meritevole dell’assegno di mantenimento. Al contrario, la donna giovane, ancora “abile” al lavoro e, quindi, in grado di reperire un proprio reddito che le garantisca un tenore di vita più o meno simile a quello goduto durante il matrimonio, non ha diritto alla stessa tutela. E ciò vale anche se la moglie durante il matrimonio si occupava solamente della casa, svolgendo le mansioni di casalinga. Almeno quando ciò è possibile, i due ex coniugi devono tentare di badare a sé stessi da soli, senza costituire un peso per l’altro.

Quindi, sebbene in prima istanza ben potrà essere possibile che il giudice accordi un mantenimento alla donna con reddito nettamente più basso, al fine di garantirle una continuità con il procedente tenore di vita, laddove venga constatata la sua completa inattività all’obbligo sociale di cercare un lavoro, tale assegno può essere ridotto o azzerato.

Avv. Vincenzo Andrea Caldarella