Sport & Diritto, Juventus: “Colpevole, Vostro Onore…anzi Innocente?”

Sport & Diritto, Juventus: “Colpevole, Vostro Onore…anzi Innocente?”

Il “caso Suarez“, agli onori delle cronache da alcuni giorni, offre diversi spunti di diritto penale e processuale penale.

In breve sul fatto: la vicenda esplode lo scorso 22 settembre. Sembrava che la società Juventus volesse acquisire le prestazioni del campione uruguagio, ma avendo gli slot per i giocatori extracomunitari già occupati, non poteva tesserarlo. Da qui la possibilità, mediante un esame all’università per gli stranieri di Perugia, di acquisire lo status di comunitario. Ma, mentre la Guardia di Finanza, nell’ambito di indagini a carico dell’Università per stranieri di Perugia, intercettava alcuni esponenti dell’Ateneo, viene a conoscenza dell’esame di Suarez. Dalle intercettazioni emerge che il calciatore non abbia le conoscenze per poter superare l’esame, il c.d. livello B1, ma nonostante ciò pare possa essere, diciamo, “agevolato” a fronte di presunti “trattamenti di favore”. Alla luce di ciò, gli inquirenti decidono di aprire un altro fascicolo. Così, a 3 settimane esatte dall’entrata in vigore della nuova legge sulle intercettazioni, voluta da Andrea Orlando, ma poi modificata dal suo successore Alfonso Bonafede, il campione ex Barca sostiene l’ormai celebre prova d’esame. La riforma sul segreto istruttorio, che almeno inizialmente, aveva l’espresso obiettivo di evitare che le conversazioni captate – anche eventualmente con l’uso del trojan – fossero diffuse anzitempo, sembra fallire miseramente. Per questo, il Procuratore Capo di Perugia, Raffaele Cantone, decide di sospendere l’inchiesta relativa al caso Suarez, a causa delle ripetute violazioni del segreto istruttorio

Vediamo insieme cosa dice il dispositivo dell’art. 329 Codice di procedura penale, in rubrica Obbligo del segreto:

  1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero [358] e dalla polizia giudiziaria [347-357], le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari [114, 405-415, 554].
  2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

La ratio legis del dispositivo ci spiega che essendo il rito penale strutturato in chiave accusatoria, la sfera del segreto è determinata in rapporto alla conoscenza legittima che la persona sottoposta alle indagini possa avere degli atti d’indagine compiuti dal P.M e dalla P.G.La norma in commento (strettamente collegata a quella di cui all’art. 114 c.p.p. “divieto di pubblicazione di atti e di immagini”), per ovvi motivi di tutela della regolare prosecuzione delle indagini nei confronti dell’indagato che, se a conoscenza dell’attività di indagini, potrebbe non solo inquinare le prove, ma altresì compromettere l’efficace ampliamento delle indagini nei confronti di altri soggetti o di altri fatti relativi all’inchiesta, stabilisce che gli atti dell’attività investigativa sono coperti da segreto fino a che l’imputato non ne possa avere conoscenza, o comunque fino alla chiusura della fase delle indagini preliminari.

Chiarito il quadro normativo, possiamo comprendere la decisione del dott. Raffaele Cantone di interrompere le indagini per le “Troppe violazioni del segreto istruttorio”.

Domanda tecnica di diritto. È possibile aprire un fascicolo di indagini su una notizia di reato acquisita da intercettazioni che riguardano un’altra indagine? Assolutamente sì, se c’è la notizia di reato. Giova ricordare che il titolo II del libro V del codice di procedura penale vigente è rubricato notizia di reato. Nel medesimo codice di rito della notizia di reato si legge in più articoli: 55, 330, 335, 347, 408. Anche nelle norme di attuazione (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), in più casi, ad essa si fa puntuale riferimento: artt. 108–bis, 109, 110–bis, 125. Tuttavia, nessuno degli articoli citati ne fornisce una definizione. Franco Cordero, noto giurista e scrittore italiano, definì la notizia di reato “l’embrione dell’ipotetica domanda”. Definizione Illuminata. La notizia di reato, infatti, non è altro che una informazione il cui scopo è quello di promuovere un accertamento giurisdizionale di carattere penale. Ciò è possibile e avviene nel caso di commissione, anche ipotetica, di un fatto costituente reato.

Altra questione di diritto rilevabile è la cosiddetta “pesca a strascico” delle intercettazioni. In cosa consiste? L’articolo 270 del c.p.p., in rubrica “Utilizzazione in altri procedimenti”, statuisce il divieto di utilizzazione delle intercettazioni disposte ed effettuate in un procedimento diverso rispetto a quello in cui le si intende utilizzare, salvo che le suddette intercettazioni risultino necessarie a provare un reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio (cioè una categoria ristretta di reati molto gravi). Una norma semplice, chiara, di agevole interpretazione e applicazione pratica. E, tuttavia, negli anni questa norma è stata progressivamente stravolta e svuotata di significato. Semplificando, si tratta di una eventualità che si verifica nel momento in cui durante una indagine, per la quale è stata autorizzata la captazione delle conversazioni, si viene a conoscenza di un’altra ipotesi di reato. 

Perché viene chiamata “pesca a strascico”, vi chiederete? Presto detto, tale “fenomeno” è nato e si è alimentato in particolare negli anni ’90, epoca di fervente caccia alla streghe, ed attraverso il suddetto strumento  le intercettazioni venivano gettate senza un preciso obiettivo, “a largo raggio”, in mare aperto, proprio come fanno i pescatori dei nostri mari, per poi tirar sulla barca quanto fosse rimasto imbrigliato tra le maglie strettissime della rete da pesca. Tantissime inchieste sono nate così e molte di esse sono naufragate nell’oblio tra inutilizzabilità e mancanza di un supporto investigativo tale da giustificarne la prosecuzione.

Quanto, invece, all’ipotesi di reato, in base a quanto trapela, siamo ben lontani dal ricostruire l’accordo corruttivo, necessario perché il reato si perfezioni. In altri termini, mancherebbero i corruttori! Quelli, cioè, che in cambio del favore hanno dovuto fornire o promettere “denaro o altra utilità”? Il lavoro dei pm è in corso, ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni.

Avv. Alessandro Numini 

Redattore InformaLegal