Società di recupero crediti: cosa possono chiedere e cosa non possono fare, quando la telefonata diventa stalking

Società di recupero crediti: cosa possono chiedere e cosa non possono fare, quando la telefonata diventa stalking

In tempi di crisi, le società di recupero crediti scendono in campo più aggressive che mai, spesso valicando però i limiti consentiti loro dalla legge. Si tratta quasi sempre di condotte isolate, poste da singoli operatori telefonici allo scopo di conseguire più elevate percentuali di “recuperato” e, di conseguenza, soddisfacenti provvigioni.

Ecco, dunque, una rassegna delle condotte che esse devono tenere e l’elenco dei comportamenti illegali.

OBBLIGO DI INFORMAZIONE ALL’INTERESSATO

Quando la società di recupero contatta il debitore deve sempre presentarsi e riferire immediatamente per conto di chi sta telefonando e per quale credito. È diritto del debitore conoscere il nome dell’operatore, della società di recupero crediti e del creditore per il quale si sta tentando il recupero.

NUMERO VISIBILE

La società di recupero deve sempre contattare l’interessato da un numero visibile. Al contrario, vengono spesso segnalati casi di telefonate da numeri anonimi.

DIVIETO DI FALSE DICHIARAZIONI E CONDOTTE INGANNEVOLI

Le società di recupero crediti non possono riferire al debitore informazioni false e ingannevoli al solo fine di intimorirlo. In particolare, i soggetti incaricati al recupero non possono minacciare azioni o iniziative legali sproporzionate, puramente fantasiose o vessatorie.

Ecco alcuni esempi di false affermazioni delle società di recupero:

– il mancato pagamento dei debiti è un reato e si rischia il carcere: al contrario, si tratta di un inadempimento di natura civilistica e non configura mai illecito penale. Esso può dar luogo, al massimo, a un recupero crediti con l’ufficiale giudiziario;

– il mancato pagamento può portare alla dichiarazione di fallimento: in realtà è sempre necessaria un’apposita procedura fallimentare, preceduta dall’emissione di un decreto ingiuntivo o di una sentenza che attesti l’esistenza del credito. In alternativa, il creditore deve essere in possesso di titoli di credito come cambiali o assegni rilasciati dal debitore e non ancora scaduti (6 mesi per gli assegni, 2 anni per le cambiali: dopo tale termine è necessario procurarsi un decreto ingiuntivo);

– al mancato pagamento può far seguito il pignoramento di beni mobili o immobili o addirittura dello stipendio: in realtà, affinché possa esserci pignoramento, è necessario che intervenga prima una sentenza o un decreto ingiuntivo e previo procedimento dinanzi al giudice. Oppure, come detto sopra, il creditore deve essere in possesso di titoli come cambiali o assegno. Dunque, il debitore riceverà comunque altri atti a casa e sarà sempre messo nella condizione di difendersi;

– in caso di mancato pagamento sopraggiungerà l’esattore: in realtà, non esiste la figura dell’esattore per crediti privati. Esiste, al massimo, l’ufficiale giudiziario, e quindi il normale pignoramento; ma anche in questo caso deve prima intervenire una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo.

Segnalazione CRIF

Spesso, le società di recupero crediti minacciano l’iscrizione del debitore nella banca dati della Crif. Ciò è possibile solo se il debito è stato contratto con una banca o una finanziaria. Negli altri casi, invece (per es. società telefoniche, della luce, paytv ecc.) non è possibile alcuna segnalazione.

STALKING

Gli incaricati del recupero crediti devono attenersi con scrupolo alle norme riguardanti l’incoercibilità psichica e fisica personale. Ciò vuol dire che essi non possono contattare il debitore in orari irragionevoli, con frequenza superiore al dovuto e in luoghi inadeguati (per es. posto di lavoro per i motivi sopra spiegati). In alcuni casi, le condotte ingannevoli e le pressioni psicologiche poste in essere dalle società di recupero possono integrare reati di violenza e minaccia.

COMUNICAZIONI A TERZI

Le società di recupero crediti non possono comunicare informazioni sui mancati pagamenti a soggetti diversi dal diretto interessato. Così l’operatore telefonico non può rivelare le ragioni della telefonata ai familiari, ai colleghi di lavoro o ai vicini di casa del debitore, specie se con lo scopo di esercitare pressione su quest’ultimo.

REGISTRAZIONI

Sono vietate le telefonate preregistrate volte a sollecitare il pagamento.

AVVISI DI MORA

È vietata l’affissione, a opera di incaricati del recupero crediti, di avvisi di mora (o di sollecitazioni di pagamento) sulla porta del debitore, potendo tali dati personali venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti con conseguente diffusione illecita di dati personali.

Per la stessa ragione sono vietati i messaggi lasciati nella segreteria telefonica, le cartoline postali o i plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” (o locuzioni simili).

RECUPERO CREDITI DOMICILIARE

Gli incaricati del recupero crediti possono recarsi presso l’abitazione dell’interessato, ma devono adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare la lesione della privacy e della dignità di quest’ultimo. In ogni caso è diritto del debitore non aprire e rifiutarsi di comunicare con loro. È severamente vietata, infatti, agli incaricati la violazione del domicilio dell’interessato cioè l’introdursi nell’abitazione di quest’ultimo senza il suo consenso.

Attenzione: tali incaricati non sono pubblici ufficiali, non sono ufficiali giudiziari, ma semplici privati cittadini, incaricati di un recupero credito e delegati da società private. Pertanto non avete alcun obbligo nei loro confronti!