Sicurezza stradale, riflettori sulla “direttiva Minniti”

Sicurezza stradale, riflettori sulla “direttiva Minniti”

La direttiva Minniti, rubricata come Circolare Ministero Interno, 21/07/2017 n° 300/A/5620/17/144/5/20/3 è un provvedimento direttamente rivolto ai Prefetti, cui spetta il compito di monitorare costantemente la collocazione dei sistemi di rilevamento della velocità ed ai dirigenti della Polizia Stradale che detta istruzioni specifiche per il contrasto degli incidenti stradali, attraverso un’intensificazione massiccia dei controlli strumentali su strada. Trattasi di una circolare innovativa nel suo contenuto, tanto è vero che si fa apprezzare per superare il campo del mero accertamento del superamento dei limiti di velocità su strada, con strumenti automatici, quali autovelox e tutor, al fine di centrare una volta per tutte il problema della sicurezza sotto tutti i punti di vista. Infatti viene posto l’accento anche sull’uso del casco, delle cinture di sicurezza, nonché sull’uso scellerato dello smartphone alla guida.

Precipuamente, in relazione agli autovelox, la direttiva è piuttosto chiara e si afferma che l’azione di controllo “deve essere attuata su tratti di strada non troppo brevi, tali da far prospettare un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea o puntuale. A tal fine si ritiene opportuno che la distanza minima tra le sezioni di ingresso e di uscita del tratto stradale lungo il quale si esegue il controllo non risulti inferiore a cinquecento metri, se la velocità ammessa lungo lo stesso tratto non sia superiore ai 60 km/h, e a mille metri se la velocità ammessa è superiore o uguale a 100 km/h, con distanze minime intermedie in funzione della velocità nell’intervallo tra 60 e 110 km/h”.

Resta immutato l’obbligo di segnalare le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità, le quali è specificato che debbano essere anche ben visibili per chi guida. La direttiva spiega come non è prevista una distanza minima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere ‘adeguata’, in relazione alla velocità locale predominante.

A tal fine corre in nostro aiuto il disposto di cui all’art. 79 comma 3, Reg. per la collocazione dei segnali di prescrizione. Quindi: autostrade e strade extraurbane principali: metri 250; strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h): metri 150. Altre strade: metri 80. Quanto alla distanza massima, invece, la direttiva sottolinea come non possa essere superiore a km 4 e tra il segnale o dispositivo e la postazione non devono essere presenti intersezioni o immissioni laterali di strade ad uso pubblico.

Sull’argomento la direttiva, impone che, alla velocità registrata dagli apparecchi, accuratamente posti sul bordo delle strade, debba essere applicata una riduzione in favore del trasgressore del 5% del valore rilevato con un minimo di 5 km/h senza procedere ad ulteriori ed eventuali arrotondamenti decimali. Infine la taratura e verifica della funzionalità delle apparecchiature avverrà con cadenza annuale, come peraltro stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 113 del 29 aprile 2015. Questo al fine di evitare ulteriori ed impreviste inesattezze strumentali che paralizzino il sistema dei controlli e delle sanzioni a questi connesse.

Avv. Claudia Cassella del foro di Catania