Si può prelevare dal conto corrente del cointestatario defunto?

Si può prelevare dal conto corrente del cointestatario defunto?

È accaduto spesso, dopo la morte di uno dei cointestatari di conto corrente, che l’altro cointestatario, alcune volte furbescamente, abbia volutamente sottratto tutto o buona parte del denaro presente sul conto, al fine di evitare che tali somme potessero entrare in successione agli altri eredi. I tribunali, nelle ultime pronunce, sono ormai graniticamente orientati nel non consentire al cointestatario superstite tale furbesco prelievo, in quanto in possibile violazione di diritti successori.

L’esempio tipico è quello della madre anziana, che cointesta il proprio conto alla figlia al fine di delegarla in tutte le operazioni bancarie periodiche, come il prelievo mensile della pensione. Alla morte della madre, la figlia cointestataria, in barba a qualsiasi possibile diritto degli altri due suoi fratelli, preleva buona parte delle somme in conto corrente per appropriarsene. Chi ha ragione?

Secondo la giurisprudenza consolidata, la semplice cointestazione non dà diritto al contitolare di prelevare autonomamente e senza autorizzazione degli altri parenti. Anzi, alla morte dell’altro contitolare, dovrà dividere il deposito bancario con gli altri eredi, secondo regole e quote proprie della successione.

Fondamentale, all’atto della morte di uno dei cointestatari, è che almeno uno degli eredi comunichi tempestivamente all’istituto di credito l’avvenuto decesso di uno dei cointestatari. A quel punto la banca o l’ufficio postale ove sono depositate le somme, blocca precauzionalmente il conto, in attesa di ricevere dagli eredi e/o dal cointestatario, tutti i documenti relativi alla successione. La banca o l’Ufficio postale, qualora tale deposito di documenti non avvenga tempestivamente, può tutt’al più garantire al cointestatario di continuare ad operare ed eventualmente prelevare, una somma non superiore al 50% del totale presente sul conto alla data della morte dell’altro cointestatario.

In merito ai documenti richiesti dall’istituto depositario del conto, al fine di sbloccare nuovamente lo stesso ai fini successori, verranno certamente richieste le copie dei documenti di riconoscimento di ciascun erede, il certificato di morte del de cuius, la dichiarazione di successione o un atto notorio in sostituzione della stessa.

Avv. Vincenzo Andrea Caldarella del Foro di Catania