Separazione: negoziazione assistita anche per le coppie di fatto?

Separazione: negoziazione assistita anche per le coppie di fatto?

La negoziazione assistita sarà estesa alle coppie di fatto. È quanto prevede la proposta di legge n. 1947/2019 di iniziativa del deputato Bignami. La proposta, intitolata “Introduzione dell’articolo 6-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di procedure di negoziazione assistita tra conviventi di fatto”, mira a rimuovere la disparità di trattamento tra coppie di fatto e coppie unite in matrimonio nei casi di separazione: se i figli sono nati in costanza di matrimonio, si può definire il rapporto anche con la negoziazione, mentre se i figli sono nati fuori dal matrimonio ciò non è possibile, e dunque occorre procedere unicamente con ricorso giudiziale ex art. 737 del codice di procedura civile.

La negoziazione assistita – scrive il deputato nella proposta – consente alle parti di non comparire in tribunale e ciò, indubbiamente, rappresenta un fatto positivo e comporta anche una notevole semplificazione procedurale. Il non aver previsto una simile possibilità anche per le coppie di fatto potrebbe costituire un discrimine privo di giustificazione; più verosimilmente potrebbe trattarsi di una semplice dimenticanza del legislatore che, con la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, si intende sanare”.

Il nuovo articolo 6 bis del dl 132/2014

La proposta intende introdurre, dunque, un nuovo articolo nel decreto legge n. 132/2014: l’art. 6 bis, rubricato “Procedure di negoziazione assistita tra conviventi di fatto” che così recita: “La convenzione di negoziazione assistita di cui all’articolo 6 del presente decreto può essere conclusa anche tra conviventi di fatto, come definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76”.

Ricordiamo che l’art. 2 del decreto legge definisce la negoziazione assistita come “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti  all’albo”.

L’art. 6 del decreto, invece, dispone che “La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”. Tali disposizioni “non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti”.

Disposizioni che andrebbero applicate, con gli opportuni adeguamenti, anche ai casi di separazione tra conviventi di fatto laddove la proposta divenisse legge.