Sanità: le novità introdotte dalla Legge n. 3 del 2018 in tema di azione di rivalsa vergo gli esercenti le professioni sanitarie

Sanità: le novità introdotte dalla Legge n. 3 del 2018 in tema di azione di rivalsa vergo gli esercenti le professioni sanitarie

Negli ultimi anni il tema della responsabilità medica è stato più volte oggetto di intervento legislativo affinché il paziente danneggiato da errori od omissioni da parte dell’esercente una professione sanitaria potesse essere tutelato. Per queste ragioni i medici sono soggetti, in misura maggiore rispetto ad altri professionisti, ad azioni giudiziarie e a domande di risarcimento del danno da parte dei propri pazienti.

Dopo il Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (cd. Decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, e la Legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli), recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, il legislatore è nuovamente intervenuto sul tema.

Lo scorso 11 gennaio, infatti, con la legge delega n. 3 del 2018 il Governo è stato delegato dal Parlamento a riformare la materia della sperimentazione clinica di medicinali ed a prevedere disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute, anche al fine di adeguarsi alla più recente normativa europea.

Con specifico riferimento all’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa che il paziente può esercitare nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, nonché con riferimento al termine entro il quale la struttura sanitaria è tenuta a comunicare allo stesso l’instaurazione di un giudizio nei suoi confronti, l’art’ 11 della legge n. 3 del 2018 ha in parte modificato gli artt. 9 e 13 della Legge Gelli. Con riguardo all’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, l’art. 11 si è limitato a modificare la quantificazione del danno. Infatti, l’importo della condanna  per  la  responsabilità  amministrativa, in caso di colpa grave, non può oggi superare una  somma  pari  al  triplo  del  valore maggiore  della  retribuzione  lorda  o  del  corrispettivo convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente  precedente  o successivo.

Mentre, in caso di accoglimento della domanda  proposta  dal danneggiato  nei  confronti  della  struttura  sanitaria  o sociosanitaria privata  o  nei  confronti  dell’impresa  di assicurazione  titolare  di   polizza   con   la   medesima struttura,  la  misura  della  rivalsa  richiesta dall’impresa  di  assicurazione,  sempre in  caso  di  colpa  grave,  non  può superare una somma pari al triplo del valore  maggiore  del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione  lorda, conseguito  nell’anno  di  inizio  della   condotta   causa dell’evento  o  nell’anno   immediatamente   precedente   o successivo.

Resta comunque ferma la possibilità di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la  professione sanitaria solo in caso di dolo o colpa grave.

Inoltre, l’art. 11 in esame ha anche ampliato il termine entro cui le strutture sanitarie e sociosanitarie devono comunicare  all’esercente  la professione  sanitaria  l’instaurazione del giudizio promosso  nei  suoi  confronti dal danneggiato: se prima era pari a 10 giorni, come riportava l’art. 13 della legge Gelli, oggi è stato aumentato a 45 giorni, a seguito delle modifiche intervenute. Resta fermo che il termine decorre dalla ricezione della notifica dell’atto  introduttivo del giudizio e va fatta mediante posta elettronica certificata o  lettera  raccomandata  con avviso   di   ricevimento   contenente   copia    dell’atto introduttivo  del  giudizio. L’omissione, la tardività o l’incompletezza delle comunicazioni naturalmente precludono l’ammissibilità delle  azioni  di rivalsa o di responsabilità amministrativa.

Nulla, infine, è cambiato in merito all’obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie di attenersi, fatte salve  le  specificità  del caso concreto, alle raccomandazioni  previste  dalle  linee  guida pubblicate ed elaborate da  enti ed istituzioni pubblici e  privati  nonché  dalle  società scientifiche  e  dalle  associazioni   tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie  iscritte  in  apposito  elenco  istituito e regolamentato con decreto  del  Ministro  della Salute. Naturalmente, in mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.