Il ritorno a casa alla morte dell’ex

Il ritorno a casa alla morte dell’ex

ROMA – La sentenza che oggi si ritiene opportuno divulgare ha natura innovativa, perché essa in uno a quella richiamata la scorsa settimana, esprime l’attuale orientamento della suprema Corte di Cassazione, volto a tutelare ad ogni costo il coniuge separato senza addebito e quindi, i rapporti affettivi.

Ed al fine di meglio comprendere la portata innovativa della sentenza in questione, occorre richiamare l’art. 540 del codice civile, il quale in caso di decesso di uno dei coniugi, riserva all’altro superstite e convivente, anche quando concorre con altri chiamati, il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare, in uno al suo mobilio, anche se l’immobile è di proprietà del coniuge defunto o comune.

Ma, la Suprema Corte di Cassazione, con l’eclatante sentenza n. 22456 del 22.10.14, si è pronunciata sulla rivendicazione da parte di un signore, al momento della morte della sua ex moglie, del diritto di ri-abitare nella casa coniugale, la quale, da oltre 5 anni non era più la loro casa familiare, essendosene il marito allontanato fin dall’epoca della loro separazione.

Gli Ermellini sul punto hanno statuito che il diritto di abitazione, riservato al coniuge superstite ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l’immobile che in concreto era adibito a residenza familiare e si identifica con l’immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi – vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare.

La Cassazione inoltre, ha precisato che riferendosi alla casa che dai coniugi era stata adibita a residenza familiare, il concetto di residenza richiama l’effettività della dimora abituale dei coniugi, e non la sua rilevazione anagrafica.

Per gli Ermellini, dunque, la ratio della suddetta disposizione è da rinvenire, non tanto nella tutela dell’interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto nella tutela dell’interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare, quali “la conservazione della memoria del coniuge scomparso, delle relazioni sociali e degli status simbols goduti durante il matrimonio”.

Insomma, la Cassazione con detta sentenza ha equiparato, relativamente ai diritti successori, il coniuge separato senza addebito al coniuge non separato, precisando però, che l’applicabilità della norma in esame è condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare, per cui “in caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l’impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell’attribuzione del diritto di abitazione in parola”.

Avv. Elena Cassella del Foro di Catania