Il risarcimento da ritardo aereo

Il risarcimento da ritardo aereo

Sono ben 2 milioni di italiani pronti con le valigie a partire per il lungo ponte del 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica e tra questi molti i “passeggeri dell’aria” che si augurano di non imbattersi nel fastidioso inconveniente del ritardo aereo o ancora peggio nella cancellazione del volo, che spesso determina l’insorgenza di situazioni di disservizio. Nonostante siano sempre più frequenti i casi di ritardi dei voli aerei, i passeggeri non sono messi al corrente dalle compagnie aeree che esiste una normativa espressamente emanata per garantirli e tutelarli. Va subito premesso che detta normativa è di matrice comunitaria ed è contenuta nel Regolamento CEE 261/04 del 11.02.2004 che impone una serie di regole comuni in materia di compensazione pecuniaria (in pratica di risarcimento) ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco e di cancellazione; ma che sembrava in un primo momento non prevedere gli stessi diritti risarcitori ai passeggeri nei casi di prolungato ritardo aereo.

Il merito di aver equiparato le due ipotesi (di ritardo e di cancellazione) va riconosciuto alla Corte di Giustizia Europea, la quale con un orientamento oramai consolidato, ha ritenuto che i passeggeri non possono essere trattati in maniera diversa in presenza di situazioni uguali. Ed invero il disagio che subiscono i passeggeri del volo cancellato è identico a quello che subiscono i passeggeri del volo ritardato: entrambi sono costretti ad una sosta forzata e meritano di essere risarciti in misura standardizzata. La Corte di Giustizia Europea IV sez. con sentenza del 19.11.2009 pronunciata nella causa C- 402/2007 aveva infatti, già sancito che “poiché i danni subiti dai passeggeri del traffico aereo in caso di cancellazione o di ritardo prolungato sono analoghi, non è ammissibile, a pena di violare il principio della parità di trattamento, trattarli in modo differente. Ciò è vero a maggior ragione quando si consideri la finalità perseguita dal regolamento n. 261/2004, ossia accrescere la tutela di tutti i passeggeri dei vettori aerei. Pertanto, occorre constatare che i passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall’art. 7 Reg. CE261/2004 quando subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più, dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo”.

In una successiva sentenza del 2013 relativa alla causa C-11/11, la Corte di Giustizia UE ha riaffermato il principio che quando il ritardo superi le tre ore i passeggeri hanno diritto a compensazione pecuniaria (rimborso del biglietto), così come in ipotesi di cancellazione di volo, data l’irreversibilità del pregiudizio. E ancora, in un più recente provvedimento reso in data 3 settembre 2014, i Giudici europei considerano che la nozione di «orario di arrivo effettivo» non può essere definita in base all’autonomia contrattuale delle Compagnie, ma dev’essere interpretata in modo autonomo e uniforme nell’Unione. Occorre considerare che i passeggeri all’interno dell’aereo sono confinati in uno spazio chiuso e non possono attendere ai propri interessi, in talune ipotesi di natura primaria. Di questi elementi occorre tener conto, in quanto è inevitabile che durante l’orario di volo i passeggeri non possano chiedere tutela per la propria sfera giuridica, in riferimento a circostanze cui non possano attendere materialmente ma, ove si ecceda tale orario, tenuto conto di un fisiologico margine di tollerabilità, è necessario che non venga compromessa la prioritaria esigenza di protezione dei passeggeri, che a volte può essere inerente a questioni di massima importanza.

L’orario di arrivo effettivo deve essere inteso come coincidente con il momento in cui la situazione di “costrizione”, derivante dal fatto stesso del volo viene meno. In ogni caso occorrerà tener conto delle attese negli aeroporti e del danno psicologico derivante dalla snervante attesa. Solo nel caso in cui la compagnia aerea dimostri che il ritardo prolungato è in realtà dovuto a circostanze eccezionali, il passeggero non vedrà risarcito il danno patito. Sono considerate “circostanze eccezionali” tra le altre, le ipotesi di instabilità politica, le condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, i rischi per la sicurezza, le improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza, gli scioperi che si ripercuotono sull’attività del vettore aereo.

Vi è il rischio di una sorta di assuefazione psicologica a questo tipo di disagi o ancora peggio che l’esasperazione all’interno degli aeroporti si traduca in reazioni smodate; per prevenire siffatte reazioni sarebbe sufficiente che le compagnie aeree assolvessero al loro dovere che è quello di assistere i passeggeri e soprattutto informarli dei diritti loro riconosciuti e garantiti dal Regolamento, mentre una congrua attività sanzionatoria degli indebiti comportamenti delle compagnie aeree potrebbe contribuire a prevenire il fenomeno dei ritardi aerei. Buon viaggio!

Avv. Claudia Cassella del foro di Catania