Riforma del processo civile: ecco tutte le novità

Riforma del processo civile: ecco tutte le novità

Lo scorso 5 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il disegno di legge delega sulla riforma del processo civile presentato dal Guardasigilli Alfonso Bonafede. Obiettivo della riforma? Dimezzare i tempi del processo civile, introducendo sanzioni per chi intenta cause temerarie.

Vediamo nel dettaglio quali saranno le novità.

Un unico rito civile

Il disegno di legge, innanzitutto, abroga il procedimento sommario di cognizione e introduce un rito esclusivo e obbligatorio per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica (con l’unica eccezione dei procedimenti assoggettati al rito del lavoro), denominato “rito ordinario davanti al tribunale in composizione monocratica”. Inoltre il processo dinanzi al giudice di pace viene uniformato al procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

In breve: il rito ordinario, il rito sommario di cognizione e il rito dinanzi al giudice di pace diverranno una cosa sola, a seconda dei casi formalmente o sostanzialmente. Da tre riti civili, quindi, si passerà al rito unico.

 

Il ricorso al posto dell’atto di citazione

Al fine di abbreviare i tempi processuali, l’atto introduttivo di tale rito unico avrà sempre la forma del ricorso e mai quella dell’atto di citazione (anche l’appello verrà introdotto con il ricorso). 

Restano però dei dubbi sulla capacità del ricorso di velocizzare i tempi del processo. Chi può garantire che la prima udienza utile individuata dal giudice per dare inizio della causa sia davvero fissata prima dei 90 giorni che l’atto di citazione obbligava ad attendere? Nessuno, perché tale data continuerà a essere il frutto di una scelta discrezionale, influenzata dalla mole di lavoro degli uffici giudiziari.

 

Addio all’udienza di precisazione delle conclusioni

La riforma abbrevia inoltre i termini per comparire in giudizio, che avranno una durata massima di 120 giorni, mentre il convenuto avrà 40 giorni a disposizione prima dell’udienza per costituirsi. Il perimetro della causa è definito: 10 giorni prima che le parti compaiano davanti al giudice.

Viene eliminata l’udienza di precisazione delle conclusioni. Queste, al posto di essere precisate in un’udienza specifica come avviene oggi, verranno precisate nella discussione. Solo in casi particolarmente complessi il giudice, su richiesta motivata, potrà fissare un’altra udienza e concedere termini per depositare memorie e note conclusionali.

 

Rafforzamento della negoziazione assistita

Più spazio alla negoziazione assistita, nell’ambito della quale agli avvocati viene data la possibilità di assumere in autonomia le prove e di utilizzarle nel successivo ed eventuale giudizio. I legali potranno infatti acquisire dichiarazioni dalle persone informate sui fatti e chiedere alla controparte di renderne di scritte anche a loro sfavore, per farle poi valere come confessione stragiudiziale.

La negoziazione assistita verrà però cancellata per le cause in materia di circolazione stradale.

La mediazione, invece, stante lo scarso successo, non sarà più obbligatoria nelle cause per responsabilità medica o nelle controversie che vedono protagoniste banche ed assicurazioni, ma sarà condizione di procedibilità per le controversie di lavoro.

 

Il processo telematico

Ampio spazio anche alla digitalizzazione del processo perché nel tempo sostituisca del tutto il processo cartaceo. Il deposito di atti e documenti avverrà solo con modalità telematiche mentre le notifiche saranno effettuate sempre telematicamente laddove il destinatario sia titolare di un indirizzo pec o domicilio digitale.

 

Pignoramento: il debitore può vendere direttamente

La riforma prevede infine l’eliminazione totale del c.d. rito Fornero e diverse novità sul fronte del processo esecutivo. In tema di espropriazione immobiliare è previsto il coinvolgimento del debitore, potendo questi essere autorizzato dal giudice a vendere direttamente il bene pignorato.

Immagine di repertorio