Il pignoramento mobiliare

Il pignoramento mobiliare

È la prima, ed oggi forse la meno usuale, forma di pignoramento delle tre previste dal nostro ordinamento giuridico. Disciplinata dagli articoli 513 e ss. Codice Procedura Civile, tale procedura, autorizza l’Ufficiale Giudiziario incaricato ad apprendere e sottoporre a pignoramento, tutti o parte dei beni mobili del debitore, suscettibili di valutazione economica, al fine di poter, con la successiva vendita o assegnazione al creditore medesimo, soddisfare le pretese economiche del creditore pignorante.

Il creditore provvede a far notificare al debitore il precetto con cui gli intima il pagamento, entro dieci giorni, delle somme a lui dovute pena l’esecuzione forzata, unitamente al titolo esecutivo che attesta l’esistenza del credito.

Trascorso inutilmente il termine previsto dal precetto, si procede con il pignoramento dei beni mobili del debitore, la cui esecuzione è assoggettata a determinati limiti di giorni e orari, nonché e soprattutto, limitando la pignorabilità di alcuni beni che il nostro codice definisce come “impignorabili”: ad esempio, la fede nuziale.

La ricerca dei beni può avvenire presso l’abitazione del debitore, presso il luogo di lavoro o altri immobili di sua proprietà. È chiaro però che tale ricerca deve sempre e comunque rispettare le cautele opportune a non ledere il decoro del debitore, pur sempre da considerarsi come cittadino titolare di diritti inalienabili. È comunque a discrezione dell’Ufficiale Giudiziario, soprattutto in quei casi ove il debitore si rifiuti di acconsentire alle richieste avanzate dallo stesso o si comporti in maniera minacciosa, richiedere l’ausilio delle Forze dell’ordine al fine di poter raggiungere lo scopo precipuo del pignoramento, ovvero l’apprensione di beni di valore.

In merito alla scelta dei beni da pignorare, l’Ufficiale giudiziario dovrà preferire quei beni che possono garantire sicura liquidità: quindi denaro contante, gioielli, titoli di credito ecc. È raro infatti, che l’esecuzione forzata possa avvenire nei confronti di beni dall’esiguo valore in caso di vendita all’asta: un divano, piuttosto che un tavolo o un televisore di qualche anno fa sono tutti beni che al creditore possono fruttare veramente molto poco, pertanto difficilmente l’Ufficiale Giudiziario provvederà a pignorarli.

Di tutte le operazioni svolte, l’Ufficiale Giudiziario provvederà a redigere un verbale, che costituirà il fulcro dell’intero atto di pignoramento, da riconsegnare poi al creditore procedente e quindi al Giudice.

Decorsi dieci giorni dal pignoramento, il creditore potrà rivolgersi al Giudice incaricato al fine di richiedere l’assegnazione o la vendita dei beni mobili pignorati. Di tale vendita potrà occuparsene l’Istituto di Vendite Giudiziarie del luogo oppure a pubblico incanto. La somma ricavata, infine, verrà distribuita al creditore o ai creditori procedenti.

Avv. Vincenzo Andrea Caldarella