Pignoramento: il debitore non deve lasciare subito la casa

Pignoramento: il debitore non deve lasciare subito la casa

Al debitore e al suo nucleo familiare è consentito continuare ad abitare la casa pignorata fino al decreto di trasferimento. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio n. 20-2019/E, con il quale ha risolto i dubbi interpretativi sul nuovo testo dell’art. 560 del codice di procedura civile, in materia di pignoramento e diritto ad abitare la casa pignorata, riformato dal decreto semplificazioni (art. 4 del D.L. n. 135/2018 convertito con L. n. 12/2019).

Cosa recita la norma?

L’art. 560 c.p.c., intitolato “Modo della custodia”, dispone che:

  • Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’articolo 593.
  • Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità.
  • Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.
  • Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti.
  • Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell’ordinanza di cui all’articolo 569.
  • Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.
  • Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell’esecuzione.
  • Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’articolo 586.

L’interpretazione del Consiglio Nazionale del Notariato

Dallo studio del notariato emerge immediatamente il mutamento della condizione del debitore. Quest’ultimo, a meno che non violi gli obblighi di mantenimento, tutela e conservazione previsti, insieme ai suoi familiari può continuare ad abitare l’immobile pignorato fino al decreto di trasferimento, senza che il giudice debba autorizzarlo specificamente a ciò.

La nomina di un soggetto terzo nella veste di custode non libera, infatti, automaticamente il bene.Terzo custode che comunque, anche con la nuova norma, non può considerarsi, una volta nominato, libero di agire autonomamente. Per poter compiere atti di ordinaria o straordinaria amministrazione dovrà sempre attenersi a precise istruzioni del giudice al riguardo.

Per quanto riguarda il divieto del debitore di stipulare un contratto di locazione, come sancito dal comma 7, il Consiglio Nazionale del Notariato specifica l’intenzione del legislatore: il debitore può contrarre una locazione efficace a tutti gli effetti se autorizzato dal giudice.

Inoltre, l’ordine di liberazione del nuovo art. 560 c.p.c., nel rispetto dei principi di economia e ragionevole durata del procedimento, può essere ritenuto un provvedimento sommario e semplificato destinato alla realizzazione della migliore vendita possibile, sotto i poteri direttivi del giudice, impugnabile dalle parti e dal detentore che non ha titoli per opporsi alla procedura. Esso però non ha natura decisoria o definitiva nei confronti di chi vanta un titolo opponibile, che può agire in seguito in via principale per far accertare il suo diritto o con un’opposizione cognitiva.

Ma resta ancora qualche dubbio. In particolare ci si chiede se sia ammissibile che il custode liberi il bene immobile abitato dal debitore, quando la liberazione è successiva al decreto di trasferimento e concorre con l’azione di rilascio nei confronti dell’acquirente.

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