Peculiarità e caratteristiche del fondo patrimoniale

Peculiarità e caratteristiche del fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è un particolare istituto giuridico disciplinato dall’articolo 167 del codice civile. Nasce con l’obiettivo particolare di tutelare e garantire la famiglia e gli onori ad essa relativi.

L’aspetto certamente più importante e peculiare è proprio quello di creare un vero e proprio patrimonio separato che potrà essere utilizzato solamente per i bisogni della famiglia ossia per il mantenimento e l’ assistenza ai componenti della famiglia.

Tale istituto va però considerato come uno strumento utilizzabile non per qualsiasi tipo di famiglia; infatti il presupposto indispensabile per la sua costituzione è il matrimonio, pertanto ne consegue che non potrebbe essere istituito more uxorio o tra soggetti che non siano coniugati né tantomeno nei confronti e in favore del coniuge supersite.

I beni che possono essere oggetto del fondo sono soltanto quelli specificatamente e tassativamente indicati dalla legge e nello specifico può trattarsi soltanto di beni immobili, titoli di credito e i beni mobili che siano iscritti nei pubblici registri.

Vista e considerata la ratio dell’istituto, questi beni non potranno essere utilizzati per finalità estranee all’interesse familiare, ne consegue che eventuali creditori non potrebbero esercitare la propria pretesa creditoria su quelli che siano crediti non strettamente contratti per bisogni inerenti alla famiglia.

La conseguenza è stata che molto spesso questo istituto venisse utilizzato per finalità assolutamente improprie, quelle cioè di sfuggire ai propri debiti mettendo a riparo i propri averi. Al di là di quelle che siano le derive speculative occorre precisare come, ai fini della sua costituzione, sia indispensabile la volontà di uno solo dei coniugi, di entrambi oppure di un terzo con l’accettazione però da parte di entrambi i coniugi.

Quanto alla forma invece, se costituito per atto tra vivi sarà necessario l’atto pubblico con l’altrettanto necessaria presenza di testimoni, se invece costituito mediante testamento, potrà assumere la forma di testamento pubblico olografo o segreto. Sarà necessaria l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio con la relativa data di costituzione del fondo e l’indispensabile presenza di un notaio visto che l’atto sarà da lui redatto.

Nonostante l’importanza della sua introduzione e dei suoi obiettivi, il fondo patrimoniale è oggi uno strumento scarsamente utilizzato e notevolmente ridimensionato. Eventuali creditori potranno soddisfare il proprio credito anche sui beni oggetto del fondo, con la possibilità di pignorare anche l’immobile del debitore e sarà quest’ultimo infatti a dover dimostrare di non essere stato in mala fede nella costituzione del vincolo e che cioè non abbia costituito il vincolo al sol scopo di defraudare i suoi creditori.

La costituzione del fondo pertanto, a parere dello scrivente, deve essere attentamente ponderata, per il tramite di un legale o professionista di fiducia al fine di meglio comprendere quali possano essere nel dettaglio i vantaggi, i rischi e i costi di tale istituto.