Palestre e doping: i reati configurabili

Palestre e doping: i reati configurabili

Ci sono storie o notizie che cambiano il corso degli eventi, che impattano, per l’appunto, sulla Storia, risultando quindi determinanti. Nello sport uno tra gli argomenti più legiferati, discussi e chiacchierati riguarda il Doping.

Dall’ANSA-XINHUA, direttamente da PECHINO, riceviamo la notizia che il doping sarà presto considerato reato anche in Cina, dove il 26 dicembre il massimo organo legislativo del Paese ha adottato l’Emendamento XI al Codice di diritto penale che, tra l’altro, prevede pene fino a 3 anni di carcere per i trasgressori.

Il nuovo testo stabilisce che chiunque istighi o induca, anche con l’inganno, gli atleti a far uso di sostanze vietate in competizioni nazionali o internazionali rischia fino a tre anni di reclusione e il pagamento di una sanzione pecuniaria. Pene ancor più severe sono previste per coloro che organizzano o costringono gli atleti a far ricorso a sostanze dopanti.

Questo “preludio” consente di interrogarci su alcuni dei quesiti più gettonati tra gli amatori, i dilettanti e i professionisti di fitness, benessere e sport: è consentito assumere doping in palestra? L’acquisto dall’estero è legale?

Sin da subito possiamo dire che l’utilizzo di sostanze dopanti (come gli anabolizzanti, ad esempio) non costituisce, di per sé, una condotta illecita, ma lo diventa, invece, nel momento in cui l’atleta assume steroidi al fine di alterare le proprie prestazioni in vista di una competizione sportiva agonistica.

Pertanto, le palestre che fornisco anabolizzanti, doping e farmaci commettono un reato se il fine è quello di modificare le prestazioni agonistiche degli atleti (bodybuilder, ad esempio).

Resta fermo che la vendita o lo spaccio di sostanze vietate in Italia costituisce un illecito. Quindi, è legale utilizzare gli anabolizzanti nelle palestre, ma soltanto se queste sostanze:

  • non sono assunte per prepararsi a una competizione sportiva agonistica;
  • sono acquistate nelle farmacie autorizzate.

Il Codice penale punisce con la reclusione da tre mesi a tre anni e una multa che può arrivare fino a 51.645 euro una serie di condotte diverse tra loro che comprendono:

  • il procurare ad altri sostanze dopanti;
  • il somministrare le stesse sostanze;
  • l’assumere doping;
  • l’agevolare l’utilizzo del doping;
  • il commercio di sostanze dopanti.

Le stesse pene si applicano a chi adotta o si sottopone a qualsiasi pratica medica che, pur essendo diversa dall’assunzione di una medicina o di altra sostanza, abbia come effetto quello di alterare le prestazioni atletiche. Insomma: chi assume anabolizzanti o altre sostanze dopanti solamente per un fine estetico, non commette alcun reato.

Ugualmente, se si assume doping per giocare meglio nella partita di calcetto tra amici, non si commette alcun reato, in quanto il presupposto è che il doping serve a falsare una gara agonistica.

A questo punto è importante capire quali siano le conseguenze a cui incorre chi vende farmaci e anabolizzanti in palestra.

Il nostro legislatore, prevede la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro per chiunque commercia i farmaci e le altre sostanze idonee a modificare le condizioni dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero di modificare i risultati dei controlli antidoping, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente.

Una palestra che vende o distribuisce, anche gratuitamente, sostanze dopanti, incorre in questo grave reato. In definitiva, il Doping non integra alcuna fattispecie di reato quando non è finalizzato alla partecipazione di gare e/o competizioni, la legge, infatti, fa espresso riferimento a prestazioni agonistiche, pertanto sono escluse le attività di livello amatoriale.

Non è reato assumere anabolizzanti, farmaci e altre sostanze dopanti quando l’acquisto è avvenuto in una farmacia o presso altri canali autorizzati, viceversa se il doping (la sostanza/dose dopante) proviene dall’estero o è acquistato sottobanco (ad esempio, presso una palestra), sempre allo scopo di alterare i risultati di una gara agonistica ovvero di eludere i controlli in merito all’assunzione del doping, i reati configurabili sono quelli di illecita importazione o di ricettazione.

Immagine di repertorio

Avvocato Alessandro Numini