“Ordine di protezione? Non può essere emesso in assenza di prove”, così sentenzia il Tribunale di Catania

“Ordine di protezione? Non può essere emesso in assenza di prove”, così sentenzia il Tribunale di Catania

La violenza sulle donne è un grave fenomeno che, come risulta dai dati del Ministero dell’Interno, è sempre più in espansione in Italia. Ma non ogni denuncia-querela per violenza domestica, in sede penale, e non ogni richiesta di ordine di protezione, avanzata in sede civile, ha davvero un fondamento.

Verosimilmente, accade che il tradimento del marito o un litigio burrascoso tra i coniugi sfocino ingiustamente, per rancore o per ripicca, in denunce o in richieste di protezione alle autorità da parte della moglie. Non si tratta di comportamenti che pregiudicano realmente l’integrità fisica e psicologica di quest’ultima. Possono certamente legittimare una richiesta di addebito della separazione, ma non anche provvedimenti come denunce-querele od ordini di protezione, la cui unica conseguenza è il serio pregiudizio che ne deriva al marito. E se il processo penale viene archiviato in assenza di prove della violenza oltre ogni ragionevole dubbio, non sempre è così nel processo civile.

In casi di urgenza, infatti, il Tribunale Civile può emettere un ordine di protezione e di allontanamento del marito, (o di qualunque altro familiare) dal tetto domestico. E in alcuni casi sono sufficienti le dichiarazioni della moglie, seppur talvolta false e mendaci, a fare allontanare il marito da casa.

Di una vicenda simile è stato investito il Tribunale Civile di Catania, dinanzi al quale una donna ha presentato ricorso con lo scopo di ottenere l’emissione, in suo favore e dei figli, di un ordine di protezione e di allontanamento del marito dalla casa familiare. Secondo la signora, il marito poneva in essere a suo danno una condotta tale da stravolgere la vita familiare e causare un grave pregiudizio alla sua integrità fisica e morale e a quella dei suoi figli. Eppure di ciò non forniva alcuna prova. Si limitava a dichiarare che il marito l’aveva frequentemente aggredita e denigrata. Soltanto con riferimento ad un episodio, in cui il coniuge le avrebbe puntato un arnese alla gola, la donna produceva un CD Rom dal quale si sentiva semplicemente la coppia litigare. Nulla di più. Né dichiarazioni di terzi, né certificati medici.

Il Giudice etneo, tuttavia, pur affermando di non potere utilizzare come prova il CD Rom, osservava che la signora aveva descritto in maniera puntuale gli episodi di violenza. Emetteva, quindi, l’ordine di protezione a tutela della donna e disponeva che il marito venisse allontanato dalla casa familiare. Praticamente sulla base di poco o nulla.

Lo stesso Giudice, però, rigettava la richiesta della donna di un secondo ordine di protezione: quello verso i figli. Questa volta le asserzioni della donna non palesavano atteggiamenti aggressivi e violenti del coniuge verso i bambini.

L’inciso è fondamentale: “La misura di cui all’art. 342 bis c.c. a tutela dei minori – che di fatto andrebbe a impedire ogni contatto del padre con i figli, ed inciderebbe sul loro diritto ad avere un equilibrato e continuativo rapporto con ciascuno dei genitori – si palesa del tutto inadeguata e sproporzionata. Anzi è opportuno che, nei limiti del possibile, anche l’ordine di protezione emesso a tutela della ricorrente non incida sui rapporti del padre con i figli minori e sull’esercizio, allo stato, condiviso della responsabilità genitoriale”.

Ovviamente, l’uomo, allontanato dalla casa e dai bambini, impugnava tempestivamente l’ordine di protezione davanti al Giudice di secondo grado del medesimo Tribunale. Quest’ultimo, sovvertendo ogni aspettativa, revocava l’ordine di protezione sottolineando più volte come un provvedimento di tale portata, secondo la stessa ratio sottesa al testo dell’art. 342 bis c.c., non può fondarsi unicamente sulle dichiarazioni della vittima, in assenza di ulteriori riscontri probatori che ne attestino la veridicità.

“Esso – si legge nel decreto del Tribunale di Catania in funzione di giudice di secondo grado – non può basarsi su sommarie informazioni, di cui il giudice può avvalersi solo nei casi di urgenza, laddove debba provvedere inaudita altera parte. La rappresentazione dei fatti della ricorrente non risulta suffragata da altri elementi probatori (quali avrebbero potuto essere testimonianze di terzi o referti medici – quanto alle percosse) né a tal fine giova il cd allegato”.

È proprio con riferimento al CD Rom prodotto dalla donna (strumento sul quale vengono poste le più ampie speranze delle mogli sul piede di guerra) che il Tribunale di Catania cristallizza un precedente importantissimo: “Manca la certezza sulla data della registrazione e sull’assenza di alterazioni della stessa (ad esempio, la registrazione avrebbe potuto subire dei tagli in passaggi salienti, in modo da fornire una versione parziale dell’avvenimento). In ogni caso, i brani sono estratti di conversazioni decontestualizzati ed inidonei, per la loro breve durata, a fornire un quadro completo degli episodi e non recano una prova diretta dei gesti denunciati, riportando solamente in tempo reale la versione soggettiva dell’accaduto da parte della (omissis) nei dialogo litigioso con il (omissis).
Inoltre, in assenza di prova obiettiva degli eventi precedenti, è dubbio che quanto lamentato possa integrare un pregiudizio qualificabile come grave al punto da giustificare l’ordine di protezione”.

Con questo provvedimento il Tribunale etneo revocava l’ordine di protezione per assenza di prove. Una decisione che servirà certamente da monito a tutti i coniugi che, mossi solo dal rancore, busseranno alla porta della Giustizia senza un briciolo di prova alle mani.