“Il matrimonio è il cammino insieme di un uomo e di una donna, in cui l’uomo ha il compito di aiutare la moglie ad essere più donna e la donna ha il compito di aiutare il marito ad essere più uomo. È la reciprocità delle differenze. Non è un cammino liscio, senza conflitti: no, non sarebbe umano. È un viaggio difficile, a volte impegnativo, a volte conflittuale, ma questa è la vita”.
Queste le parole che Papa Francesco, durante la celebrazione del matrimonio di venti coppie romane ha pronunciato sotto le volte della basilica di San Pietro, domenica scorsa 14 settembre, due giorni dopo l’intervento normativo che ha introdotto nel nostro ordinamento disposizioni che consentono invece di interrompere il cammino sodalizio più semplicemente e velocemente.
Il recentissimo decreto-legge del 12/09/2014, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, contenente “misure urgenti di degiurisdizionalizzazione” ha lo scopo principale di evitare l’arrivo in tribunale di un buon numero di separazioni e divorzi (circa 50 mila all’anno), che possono essere definiti con meno pastoie burocratiche, direttamente dagli avvocati.
In pratica, anziché davanti al Giudice, i coniugi, sempre che non ci siano figli minorenni, portatori di handicap o non autosufficienti sul piano economico, potranno separarsi, divorziare o cambiare le condizioni di separazione e divorzio, da sè, assistiti dai propri legali, i quali con il loro apporto professionale gestiranno la c.d. “procedura di negoziazione assistita”.
In particolare, il decreto legge 132/ 2014, prevede due distinti strade (l’art. 6 e l’art. 12), a seconda che vi sia o meno la necessità da parte dei coniugi di regolare un “dare e avere”.
Qualora, l’accordo di cessazione del consesso matrimoniale contenga “patti di trasferimento patrimoniale”, l’art. 6, immediatamente efficace, richiede l’intervento dell’avvocato di fiducia che provvede a formalizzare la “convenzione di negoziazione assistita”, in modo da rendere pubblico, con l’annotazione negli atti dello stato civile l’accordo raggiunto. L’atto, con la sottoscrizione apposta dall’avvocato, valida sia per la certificazione delle firme dei coniugi sia come attestazione di non contrarietà dell’accordo alle norme imperative o di ordine pubblico (art. 5 del dl), è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Inoltre, venuto meno ogni rapporto con l’ufficio giudiziario, l’avvocato che ha dato luogo all’accordo di separazione o divorzio, è obbligato a trasmettere nel termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune nel quale il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia autentica e certificata dell’accordo, per il contestuale aggiornamento dei registri.
In mancanza invece, di patti che comportino il trasferimento di diritti patrimoniali, marito e moglie che vogliono dirsi addio, potranno, ai sensi dell’art. 12 del dl, senza l’intervento dei difensori, “comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno dei coniugi ovvero del Comune presso cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio, o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”. Tale iter, però, sarà operativo solo dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.
In entrambi i casi si realizzerà una forte riduzione dei tempi e dei costi che farà dell’Italia uno dei paesi dove lo scioglimento del matrimonio sarà più rapido.
Avv. Claudia Cassella del Foro di Catania