Mani nelle parti intime della moglie mentre dorme, lei non è d’accordo: per la legge è reato

Mani nelle parti intime della moglie mentre dorme, lei non è d’accordo: per la legge è reato

La Cassazione mostra ancora il pugno duro nei confronti di quei mariti che tentano di avere rapporti non consenzienti con le mogli, anche quando queste non ne vogliono più avere. La condanna che gli spetta è quella per violenza sessuale. In particolare, per la sentenza 48335/17, depositata il 20 ottobre dalla terza sezione penale della cassazione, integra gli estremi dell’articolo 609 bis del codice penale la condotta del coniuge che approfitta che la moglie stia dormendo per toccarla nelle parti intime, visto che la donna da tempo non vuole più avere rapporti.

Ed è sufficiente a configurarsi il reato già quando l’uomo mette le mani in mezzo alle gambe della donna: la condotta ha valenza sessuale in quanto coinvolta è senz’altro una zona erogena del corpo. In particolare, è stato respinto il ricorso dell’uomo che era stato già condannato sia in primo grado dal tribunale di Forlì sia dalla Corte d’Appello di Bologna.

Dall’istruttoria dibattimentale era emerso, infatti, che l’imputato aveva tentato con la forza e il fattore-sorpresa di rispondere ai rifiuti della donna, la quale gli aveva persino fatto scrivere dall’avvocato in merito al suo rifiuto di avere rapporti intimi con il partner.

In un primo episodio aveva avuto un rapporto sessuale non consenziente mentre la donna stava dormendo. Il dissenso della signora era motivato dal perdurare di una situazione familiare davvero difficile. A tal proposito, la Suprema Corte sancisce che nei rapporti sessuali fra maggiorenni vi deve essere un consenso di entrambi i partner che deve sussistere dal momento iniziale e permanere durante l’intero corso dell’atto.

E la manifestazione del dissenso può avvenire anche durante il rapporto ed essere non esplicito. Per il configurarsi del reato risulta sufficiente qualsiasi costrizione sul piano psico-fisco, non importa che fra i due esista un qualsiasi tipo di relazione matrimoniale o di fatto. Anche la minaccia o l’intimidazioneattuata in situazioni particolari tali da influire negativamente sul processo mentale di libera determinazione della vittima, può esser sufficiente ad integrare, senza neppure necessità di protrazione nel corso della successiva fase della condotta tipica dei reati in esame, gli estremi della violenza”.

Quanto alla natura sessuale del mettere le mani in mezzo alle gambe mentre si dorme, per i giudici non vi è dubbio: “L’atto compiuto ha una indubbia valenza sessuale investendo la condotta una zona erogena del corpo”.