La Necroscopia ed il certificato necroscopico

La Necroscopia ed il certificato necroscopico

Dal dizionario enciclopedico ecco il significato etimologico di necroscopiaNECROSCOPIA (dal gr. νεκρός “cadavere” e σκοπία “osservazione”). Indica quell’insieme di operazioni che s’istituiscono sul cadavere umano per arrivare, mediante la valutazione delle alterazioni anatomiche che vi si riscontrano, a determinarne la causa della morte.

Il certificato necroscopico viene rilasciato dal medico necroscopo, che agisce quale “delegato” dell’ufficiale dello stato civile, e costituisce un atto pubblico.

La visita necroscopica ha il compito di accertamento della morte, espressamente allo scopo di accordare l’autorizzazione, da parte dell’Ufficiale dello stato civile, l’autorizzazione all’inumazione o, distintamente, l’autorizzazione alla tumulazione e, dal punto di vista dell’Ufficiale dello stato civile, dovrebbe riportare – in termini di contenuto minimo – le generalità del defunto, il luogo e data (anzi, momento, cioè data ed orario) di morte e l’attestazione che è stata accertata l’effettività della morte.

La necroscopia viene disciplinata dal “Regolamento di polizia mortuaria (RPM)”.

Vediamo, brevemente, alcune delle disposizioni principali. All’art. 1 di tale regolamento viene disposto:
1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull’avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi, i medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell’apposito elenco, il Comune deve darne informazione immediatamente all’Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all’art. 4 (RPM).
3. L’obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
4. La denuncia della causa di morte, deve essere fatta entro 24 ore dall’accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica.
5. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

All’art. 4 del RPM viene specificato il compito del medico necroscopo: le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla Unità Sanitaria Locale competente. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l’apposito certificato.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore. In seguito la locuzione di medico necroscopo è stata ripresa per indicare il sanitario deputato ad accertare la morte in qualità di ausiliario tecnico dell’Ufficiale di Stato Civile.

Ulteriori compiti del medico necroscopo sono essenzialmente rappresentati dalla necessità di valutare la congruità di quanto trascritto sulla scheda di morte (ISTAT) e la compatibilità con quanto da lui direttamente osservato in occasione della visita necroscopica.

Ciò in forza della più recente Direttiva Ministeriale (Circolare 24/1993) secondo la quale la scheda di morte in realtà può essere compilata dal medico curante senza che questi abbia visitato la salma né certificato il decesso. controllare che si tratti di morte naturale e che non esistano segni di morte da causa violenta. In quest’ultimo caso dovrà effettuare il referto all’autorità giudiziaria.

In caso di morte senza assistenza medica si dovrà predisporre il riscontro diagnostico. All’art. 8 del RPM viene definito: nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi.

All’art. 9 del RPM: nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l’osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall’art. 8.

Documenti richiesti per l’atto di morte:

  • Dichiarazione o avviso di morte.
  • Denuncia della causa di morte da parte del curante o del necroscopo.
  • Accertamento del medico necroscopo.
  • Autorizzazione da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile.

La “comunicazione” all’Ufficiale di Stato Civile del “decesso” spetta ai familiari o chi per essi ove la morte sia avvenuta in casa, a una qualsiasi persona delegata e, come stabilito di recente dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993, anche a personale di Imprese di Onoranze Funebri.

Ove la morte sia avvenuta fuori dall’abitazione del defunto la dichiarazione può essere fatta da due persone che ne sono informate, ciò ai sensi dell’Art. 138 R.D. del 1238/1939. Ove, invece la morte si sia verificata in un ospedale o in un altro istituto pubblico o privato, sarà il Direttore o chi ne è delegato dall’Amministrazione a trasmettere l’avviso della morte all’Ufficiale dello Stato Civile.

Il direttore o chi è da questi delegato trasmette l’avviso della morte all’Ufficiale di Stato Civile. Se la morte è avvenuta in un luogo pubblico i sanitari del 118 o della guardia medica provvederanno a constatare il decesso, a inviare la salma nell’obitorio del comune per il riscontro diagnostico. chi effettua il riscontro compila la scheda Istat con la relativa causa della morte.

Eventualmente il medico curante potrà intervenire, ove avvisato, e se a conoscenza della patologia che ha determinato il decesso, evitare il riscontro provvedendo direttamente alla compilazione della scheda Istat. Morte avvenuta in casa senza assistenza medica: i familiari dovranno denunciare la morte presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso che provvederà ad inviare il medico necroscopo.

Quest’ultimo provvederà a definire la causa della morte eventualmente attraverso il riscontro diagnostico e compilare la scheda Istat.
Morte in casa con assistenza medica (Circ. Min. Sanità n.24 del 24.6.1993): “Per assistenza medica è da intendersi la conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso”.

I congiunti o chi per loro comunicheranno il decesso all’ufficiale di stato civile. Nel R.P.M. non è indicato che la constatazione del decesso deve essere fatta da un medico. Oltre che dal certificato del medico necroscopo nei tempi previsti dal R.P.M.

Scheda Istat
Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. È il medico curante, vale a dire colui che ha avuto in cura il paziente e che è a conoscenza dell’anamnesi patologica, della evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso a dover compilare la scheda ISTAT, scheda che rappresenta la cosiddetta “denuncia della causa di morte” che deve essere inoltrata entro 24 ore dal momento dell’accertamento della morte al Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso è viene redatta sull’apposito modulo fornito dall’ISTAT.