Juventus-Napoli sarà 3-0 a tavolino? Oggi la decisione

Juventus-Napoli sarà 3-0 a tavolino? Oggi la decisione

Juventus-Napoli sarà un caso che finirà comunque per fare giurisprudenza e in parte decidere l’esito sul prosieguo del Campionato di calcio di serie A.

La società calcio Napoli ha depositato la sua memoria difensiva nella quale si è appellato all’articolo 55 del NOIF (Norme Organizzative interne della FIGC); il suddetto disposto normativo riguarda la mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore.

Art. 53

Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato 

1. Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.

Art. 55 

Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore

1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.

2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’Appello in seconda e ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d’Appello è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Pertanto, la società calcio Napoli eccependo tale deroga, punta ad ottenere una declaratoria sulla sussistenza della causa di forza maggiore da parte del giudice sportivo in prima istanza ed eventualmente alla Corte sportiva d’appello in seconda e ultima istanza.

Ovviamente sul club azzurro incombe un onere probatorio, dovendo dimostrare apoditticamente la situazione di “forza maggiore”, che nel caso di specie sarebbe rappresentata dalla comunicazione dell’ASL Campania giunta in prossimità della partenza della squadra partenopea per Torino.

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, martedì scorso rinviava la decisione in attesa del supplemento di indagini sul caso Juventus-Napoli, la partita della terza giornata di campionato che non si è giocata il 4 ottobre, proprio per verificare la sussistenza delle predette circostanze.

La quaestio è tutt’altro che pacifica, in quanto chiamata a delineare i confini di competenza tra un’azienda sanitaria locale, e quindi ente pubblico della pubblica amministrazione italiana, deputato all’erogazione di servizi sanitari e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, meglio nota con la sigla FIGC o come Federcalcio, organo di organizzazione e controllo del calcio in Italia.

La giustizia sportiva, in caso di decisione non favorevole per la società calcio Napoli, potrebbe non essere l’unico ordinamento coinvolto, in quanto, come già anticipato dai legali della società, la partenza per Torino direzione Allianz Stadium, accogliendo una interpretazione estensiva del DPCM in materia di COVID, avrebbe determinato la commissione di un reato, previsto e punito dall’articolo 650 del codice penale, in materia di Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [337338389509], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.

Si precisa che, per provvedimento legalmente dato dall’autorità si intende qualsiasi atto autoritativo unilaterale proveniente da un soggetto pubblico e diretto a perseguire dei pubblici interessi, nonché idoneo ad incidere direttamente sulla sfera soggettiva del singolo.

La partita si gioca, letteralmente, sul filo dell’interpretazione, tenuto conto anche del ruolo decisivo che avrà la posizione del Club Bianconero, il quale dovrà costituirsi per non rinunciare a ogni difesa, in quanto se la Juventus non si costituisse davanti al Giudice Sportivo, dovrebbe rinunciare a proporre ricorso altrove. Dopo il secondo grado c’è il Collegio del CONI, poi TAR e il Consiglio di Stato. Pertanto, questo grado di giudizio è considerato assolutamente decisivo.

La Juventus FC ha già rivendicato il diritto ad ottenere la vittoria a tavolino avendo rispettato le direttive della Lega Serie A, che imponevano che il match fosse giocato regolarmente, dato che proprio per garantire la prosecuzione delle attività sportiva e, quindi, dei campionati si era deciso di adottare una linea comune seguendo la Regola UEFA, che dispone si giochi se ci sono almeno 12 calciatori di movimento più un portiere; il rifiuto da parte di un club, come nel caso di specie, determinerebbe quindi 0-3 a tavolino.

Alla luce di tali considerazioni la Juventus FC si aspetta che il Giudice Sportivo si pronunci in questo senso, ma tenuto conto delle posizioni divergenti dei club è facile prevedere che il primo grado di giudizio non sarà il solo, potendo entrambe ricorrere in appello.

L’ulteriore elemento di incertezza sarà dato dall’assenza di precedenti, trattandosi di un unicum, data la particolare situazione che il Covid ha imposto a tutti i livelli, ma anche per questo di una importanza vitale per il mondo del calcio.

Avvocato Alessandro Numini 

Redattore InformaLegal