Intervista al procuratore aggiunto Marisa Scavo

Il fenomeno migratorio in Italia produce, oggi, un’eco forte dal punto di vista sociale ed apre il dibattito sull’integrazione dello straniero e sul “gap” culturale tra popoli. Certamente, però, anche la macchina amministrativa risente dell’inarrestabile aumento delle immigrazioni in Italia. Consideriamo che la percentuale dei cd. “extracomunitari” presenti sul territorio nazionale si aggira intorno al 5,7% della popolazione (fonte: ISTAT): un così ingente numero viene monitorato dalla Prefettura e dalla Magistratura per garantire sul territorio nazionale un elevato standard di sicurezza. Questo onere incombente, obera le corti di giustizia di un carico di ruoli non indifferente e determina una paralisi, quindi, della macchina amministrativa e giudiziaria.

All’indomani della conclusione del seminario su “Il diritto dell’immigrazione” tenutosi a Catania nelle giornate del 18-19-20 Aprile, incontriamo la dott.ssa Marisa Scavo, procuratore della Repubblica aggiunto che partendo dagli istituti giuridici che disciplinano la protezione internazionale e umanitaria, passando attraverso le regole del processo grazie alle quali il richiedente asilo può trovare tutela nell’ordinamento giuridico italiano, illustra le buone prassi operative attuate dalla Procura di Catania fin dai primi mesi del 2015, offrendo spunti e riflessioni sul ruolo e sui poteri del pubblico ministero nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale dello straniero.

La trattazione di questi procedimenti spetta a diversi soggetti istituzionali con ruoli diversi. Chi ha il compito preliminarmente di esaminare la domanda di protezione internazionale dello straniero arrivato in Italia?

Innanzitutto va detto che la complessa materia della tutela giurisdizionale per il riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata dal d.lgs n. 25/2008 (decreto procedure) modificato dal d.lgs 150/2011 e successivamente dal d.lgs 18 agosto 2015 n. 152, in vigore dal 30 settembre 2015. Lo straniero presenta una domanda di protezione internazionale che viene vagliata da una Commissione territoriale. Ai sensi dell’art. 32 d.lgs 25/2008, la Commissione territoriale, all’esito dell’esame individuale della domanda di protezione internazionale, può decidere di: 1) riconoscere lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra; 2) non riconoscere lo status di rifugiato ma piuttosto accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria; 3) rigettare la domanda di protezione internazionale, ma accertare la sussistenza di esigenze di protezione umanitaria in favore del richiedente e trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno per motivi umanitari; 4) rigettare la domanda di protezione internazionale, senza riconoscere la protezione umanitaria. La commissione nazionale per il diritto di asilo, ai sensi del decreto l.vo 25/2008 è invece competente in materia di revoca e di cessazione degli status di protezione internazionale già riconosciuti, nelle ipotesi previste dall’art. 19 d.lgo 251/2007.

Cosa può fare il richiedente la protezione internazionale, nel caso di provvedimento negativo della commissione territoriale?

Il richiedente asilo ha diritto di presentare ricorso avverso la decisione negativa della Commissione territoriale ai sensi dell’articolo 35 d.lgs 25/2008 e il procedimento si svolge davanti al Tribunale ordinario che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello in cui si trova la Commissione territoriale che ha emesso il provvedimento o la struttura o il centro in cui il richiedente è stato accolto o trattenuto.

Ecco, veniamo al punto, in questo procedimento il PM che ruolo ha?

L’art.19 comma 6 d.lgs. 150/2011 prevede che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza siano comunicati a cura della cancelleria oltre che all’interessato e al Ministero dell’Interno (presso la Commissione Nazionale o territoriale) anche al Pubblico Ministero. Il suo intervento è finalizzato, però, solo al compimento di attività tecniche proprie della parte che non incidono sull’impulso processuale né sul thema decidendum.

Quindi, in concreto?

Nei giudizi di opposizione alle decisioni di rigetto della Commissione territoriale, il Pm ha la possibilità di produrre certificato penale e carichi pendenti del richiedenti, copia del verbale di audizione e di ogni altra documentazione in possesso della Commissione territoriale, non prodotta dal richiedente e ogni altra informazione utile sulla situazione del Paese di provenienza che può richiedere alla Commissione territoriale, nei casi in cui quest’ultima non abbia provveduto ad inviarla al giudice.

Ma questi stessi poteri non spettano anche al Giudice?

Sì. Giova, infatti, ricordare che l’art. 19 comma 8 del d.lgs 150/2011, dopo aver previsto che la commissione che ha adottato l’atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell’istruttoria, sancisce che “il Giudice può procedere anche d’ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia”. Pertanto, per ragioni di economia processuale sarebbe bene che nell’inerzia del ricorrente e della commissione, siffatta attività sia disposta qualora necessaria, dallo stesso Giudice. Insomma se si affidasse esclusivamente al Giudice l’onere di svolgere l’attività istruttoria necessaria, si sortirebbe certamente un risultato positivo in termini di ragionevole durata del processo. Infatti, si solleverebbe il pm dall’incombenza di richiedere in prima udienza la produzione dei suddetti mezzi istruttori e si giungerebbe subito dinanzi al giudice con tutte “le carte in regola”. Il fenomeno migratorio, dipeso da fattori eterogenei è, ad oggi, inarrestabile; l’accoglienza comporta dei rischi, è vero, ma non dobbiamo dimenticare le ricadute sulla macchina giudiziaria e sul lavoro (a volte solitario e difficile) dei magistrati che costretti a gestire l’emergenza giudiziaria sono impegnati quotidianamente a garantire una maggiore efficenza del sistema.

Avv. Claudia Cassella del foro di Catania