Il diritto di visita del padre prima dell’udienza di separazione

Il diritto di visita del padre prima dell’udienza di separazione

Un argomento molto delicato, che interessa la stragrande maggioranza delle separazioni tra coniugi, è quello relativo alla regolamentazione provvisoria del diritto di visita del genitore non collocatario (solitamente il padre) nei confronti dei figli, quando ancora la separazione non sia stata pronunciata dal Giudice.

Ci si trova spesso in dinamiche di difficile gestione tra i coniugi, il cui rapporto risulta ormai del tutto consumato dal rancore e dalla rabbia verso la persona una volta amata. Il pensiero immediato è spesso, dopo l’abbandono di casa da parte del coniuge, quello di iniziare una guerra legale per ottenere il più possibile l’uno dall’altro. 

Risulta infatti difficile gestire i rapporti quando ancora non è intervenuto alcun provvedimento giudiziale e le parti, con l’ausilio spesso degli avvocati, regolamentano come vogliono i rapporti tra loro, in particolare l’aspetto economico e il diritto di visita del genitore c.d. “non collocatario”. 

IL DIRITTO DEI FIGLI

Secondo l’art. 147 del Codice Civile, il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.

Di conseguenza, è preciso diritto dei figli quello di essere mantenuti, educati, istruiti e assistiti dai genitori, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mantenendo altresì rapporti significativi con i parenti. Dunque i figli non solo hanno il diritto di stare con i genitori, ma anche con i parenti più stretti (nonni, zii ecc.).

Quando viene ad essere pronunciata la separazione, il Giudice già alla prima udienza (c.d. Udienza Presidenziale), stabilisce tra i provvedimenti urgenti e in rispetto del principio di bigenitorialità, l’affidamento dei figli minori (spesso condiviso in modo da garantire il giusto rapporto tra madre e padre) e il diritto di visita del genitore non collocatario, con giorni e orari già determinati. 

In tal modo il diritto di visita per il genitore sarà molto chiaro e schematico e l’eventuale ostacolo posto dalla madre circa l’esercizio di tale diritto potrà essere oggetto di denuncia per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

OSTACOLO AL DIRITTO DI VISITA PRIMA DELLA SEPARAZIONE

Abbiamo appena delineato diritti e sanzioni nel caso in cui il provvedimento di separazione formulato dal Giudice sia già stato emesso, dunque i coniugi risultino già formalmente separati. 

Ma cosa succede prima di tale udienza? Purtroppo i nostri Tribunali, ormai da tempo carenti sia in organico che in strumenti, dal deposito del ricorso per separazione dispongono una prima data utile per l’udienza Presidenziale dopo molti mesi, a volte anche dopo un anno. Cosa succede pertanto in questa fase?

Se i rapporti non vengono ad essere consensualmente regolati, e qui la collaborazione tra avvocati è di fondamentale importanza, l’eventuale riduzione o esclusione del diritto di visita nei confronti del genitore non collocatario può costringere quest’ultimo al deposito di una denuncia:

  1. Se il figlio è minore di 14 anni, per il delitto di sottrazione di persone incapaci;
  2. Se il figlio ha già compiuto 14 anni, per il reato di sottrazione di minorenni.

In entrambi i casi, ovviamente previa istruttoria da parte delle autorità competenti, la sanzione penale e risarcitoria può essere molto grave per il genitore che vieta l’esercizio di tale diritto.

Oltre ciò, fondamentale sarà ovviamente presentare il prima possibile ricorso giudiziale per la separazione con l’assistenza di un avvocato, in modo tale da sottoporre al Giudice i malsani comportamenti dell’altro genitore che potrebbero comportare ulteriori gravi sanzioni, soprattutto in merito all’affidamento dei figli.