Genitori separati: va rispettata la volontà dei figli di essere collocati presso uno di essi

Genitori separati: va rispettata la volontà dei figli di essere collocati presso uno di essi

Il Giudice non può prescindere dalla volontà dei figli di genitori separati circa il loro collocamento presso uno di essi. Ciò nel caso in cui i minori abbiano già maturato una certa capacità di discernimento ed in base al rapporto che abbiano rispettivamente col padre e con la madre. E’ quanto stabilito dal Tribunale di Cosenza con decreto n. 5786/2020, con il quale due bambine sono state collocate presso il padre con assegnazione della casa familiare allo stesso in quanto, appunto, genitore collocatario.

In sede di separazione il Tribunale aveva affidato le minori alla madre con collocamento presso di essa. Il padre agiva, tuttavia, nuovamente in giudizio per chiedere che le figlie venissero affidate a lui e collocate presso di sé. Emergeva un rapporto burrascoso della coppia, che rivelava l’inadeguatezza di entrambi i genitori a prendersi cura della prole ed a garantire loro un normale sviluppo psico-fisico. Da un lato la madre, valutata come inidonea ad accogliere e comprendere le figlie a causa del suo atteggiamento vittimistico che la faceva percepire come debole ed ambigua agli occhi delle stesse; dall’altro il padre, che non ha mai fatto nulla per ridimensionare l’atteggiamento irrispettoso delle ragazze verso la madre ed anzi la denigrava a sua volta.

Decisione: le figlie vanno collocate presso il genitore “prescelto”

Vista l’inadeguatezza di entrambi i genitori, il Tribunale affida le minori ai Servizi Sociali del Comune di Cosenza, rifacendosi però ad un’importante principio sancito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza n. 40311/2019): non si possono protrarre a tempo indeterminato i provvedimenti temporanei di affidamento allo Stato adottabili in una situazione di urgente necessità. Il Giudice dispone pertanto che entro il 31 dicembre 2020 i Servizi Sociali redigano una relazione al fine di verificare se sussistano ancora le condizioni che hanno determinato l’affidamento delle figlie agli stessi.

Affido a parte, il Collegio ritiene necessario collocare le bambine presso il padre. Ciò anche in base alle conclusioni a cui era giunto il C.T.U.. Tale soluzione – si legge nel decreto – non è quella ideale per la crescita e lo sviluppo emotivo delle minori, ma quella “meno peggio”. Nel prendere questa decisione il Tribunale ha rispettato la volontà espressa delle ragazze, che hanno scelto il padre come genitore “con cui stare”. Decisione basata sull’età delle stesse (13 e 11 anni), quindi sulla loro capacità di discernimento, e sul rapporto con entrambi i genitori. In particolare una delle due ha manifestato un forte contrasto con la madre, mentre l’altra ha ribadito di non volersi separare dalla sorella.

Si osserva nel decreto che “qualsiasi intervento di natura coatta, cioè che non tenga conto della volontà delle due ragazzine, potrebbe portare ad effetti controproducenti e, addirittura, dannosi”. Tuttavia “va tenuto in debito conto la necessità che le figlie abbiano con la madre un rapporto equilibrato e costante, per cui si valuta importante predisporre un calendario degli incontri che renda loro possibile la frequentazione della madre in maniera assolutamente significativa”.

Predisponendo dunque un calendario di visite pressoché paritetico presso entrambi i genitori, il Giudice decide che questi provvederanno direttamente al mantenimento delle figlie quando saranno con loro, mentre le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi nella misura del 50%.

In conclusione, il Collegio ha ritenuto opportuno collocare le minori presso il genitore espressamente “scelto”, tutelando al tempo stesso il loro diritto alla bigenitorialità.