Duro colpo degli Ermellini all’infedeltà coniugale

Duro colpo degli Ermellini all’infedeltà coniugale

ROMA – La Corte di Cassazione ancora una volta è intervenuta nell’ambito dei rapporti familiari e coniugali, sferzando un altro duro colpo all’infedeltà coniugale e sancendo indirettamente l’inviolabilità del vincolo matrimoniale, e le dure conseguenze per l’omesso rispetto di tutti quegli obblighi discendenti da detto “contratto”.

Infatti, gli Ermellini con la sentenza n. 24157 del 12 novembre 2014 hanno legittimato l’addebito, con tutte le sue conseguenze, sia economiche che giuridiche, in capo ad un uomo che, dopo diversi anni di matrimonio, essendosi invaghito di una altra donna, era stato ritenuto responsabile in sede di merito della crisi coniugale che aveva fatto “scoppiare” la coppia.

E l’ex marito, nel corso dei giudizi di primo e secondo grado, al fine di evitare l’addebito per violazione del dovere di fedeltà, aveva con tutte le sue forze tentato di difendersi, adducendo a sua discolpa che la vera causa della crisi familiare fosse invece da addebitare alla ex moglie che “durante il matrimonio avrebbe mantenuto un atteggiamento non curante e anaffettivo nei suoi confronti, avrebbe anteposto le esigenze di affermazione professionale a quelle familiari, addirittura ritardando di molti anni, rispetto al matrimonio, la nascita del figlio, e avrebbe mancato ai suoi doveri coniugali, spingendolo tra le braccia di una altra donna e così causando la crisi coniugale che, quindi durava da tempo e preesisteva al suo adulterio”.

La ex moglie, dal canto suo, nel corso del giudizio aveva contestato la ricostruzione dei fatti, per come narrati dall’uomo, ed aveva affermato che, sino a poco tempo prima dell’allontanamento dalla casa familiare da parte dell’ex coniuge, i rapporti matrimoniali procedevano in maniera assolutamente normale, sia nell’ambito strettamente familiare che nella sfera sociale, negando quindi di aver mancato ai suoi doveri coniugali e chiedendo l’addebito della separazione al marito poiché questi, solo dopo aver intrapreso una relazione extra-coniugale, aveva abbandonato la casa familiare e reso obbligata la separazione.

ANELLI MATRIMONIO

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello non aveva accolto le doglianze dell’uomo, e questi aveva deciso di ricorrere in Cassazione, lamentando ed evidenziando che non erano stati tenuti nella giusta considerazione i comportamenti posti in essere dalla moglie nel corso del matrimonio, e la vera causa della sua crisi e della successiva separazione e che la sua violazione del dovere di fedeltà non era stata riconosciuta e neppure provata dalla ex moglie.

La Corte di Cassazione con la sentenza sopra menzionata ha affermato, nel caso in esame, che quanto alla esistenza e all’addebitabilita della separazione alla relazione extra-coniugale dell’uomo, la prova di tale adulterio, sebbene comunicata alla moglie improvvisamente, era stata esaustivamente fornita già solo dalle deposizioni dei testimoni.

Più precisamente, un teste narrò che era stato lo stesso uomo a raccontargli di tale sua relazione, mentre un altro teste riferì in giudizio che fu la donna a confidarle che il marito aveva un’altra storia e che se ne stava andando da casa, sottolineando che tale notizia le era giunta come un fulmine a ciel sereno poiché fino a quel momento non aveva avuto ragione di dubitare della solidità della vita coniugale e tanto meno della presenza di altre donne.

La Corte di Cassazione ha inoltre sancito che proprio dalle deposizioni testimoniali è emersa la rappresentazione di una coppia di giovani coniugi intensamente impegnati nelle rispettive attività professionali cosicché non stupiva, né appariva riprovevole, che l’importante decisione di avere un figlio fosse stata assunta dopo alcuni anni di matrimonio, al conseguimento di una maggiore stabilità lavorativa da parte di entrambi.

Ed ancora gli Ermellini, hanno confermato la non veridicità della teoria elaborata dall’uomo, secondo la quale all’epoca della rivelazione della relazione extra-coniugale, il rapporto coniugale fosse già in crisi, grazie alla deposizione dei testimoni che avevano invece dichiarato che, sino a tale epoca, la coppia aveva trascorso dei soggiorni di vacanza e dei fine settimana, anche in compagnia di amici, in luoghi di villeggiatura, e che il marito aveva donato dei regali alla moglie, e che la coppia sia in pubblico che in privato conduceva una normale vita coniugale.

La Corte di Cassazione ha attribuito alle deposizioni dei testimoni un valore determinante nella decisione di addebitare la responsabilità della separazione a carico del marito, perché i fatti narrati dai testi stessi, per gli Ermellini, hanno evidenziato che i comportamenti posti in essere dalla coppia prima della separazione erano un indice significativo di una solida progettualità di vita in comune. D’altronde per i giudici di legittimità tali deposizioni non possono considerarsi meramente indiziarie, perché de relato, in quanto come è emerso dal loro contenuto, i testi hanno riferito di colloqui diretti, ovvero hanno attestato la percezione diretta di circostanze rilevanti e relative alla vita coniugale dei due avversari in giudizio.

Avv. Lucia Cassella del Foro di Catania