Divorzio: bisogna garantire lo stesso tenore di vita ai figli?

Divorzio: bisogna garantire lo stesso tenore di vita ai figli?

Con una recente sentenza del febbraio 2019 n. 3922, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in materia di divorzio e, in particolare, in riferimento a tanto discusso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Mentre per gli ex coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, il tenore di vita non costituisce più parametro valido, ai figli deve al contrario essere garantito tale stile di vita. Una pronuncia pertanto che rafforza una tesi già consuetudinaria nelle aule giudiziarie, ma che con tale pronuncia trova ancora maggiore determinazione.

Quando si determina il mantenimento per i figli

Sia in ipotesi di separazione che di divorzio, i Giudici obbligano il genitore non collocatario al versamento di un assegno mensile di mantenimento, al fine di garantire ai propri figli il diritto a poter crescere senza mancanze economiche, quanto meno garantendo loro il pagamento dei servizi e delle necessità fondamentali. I Giudici in particolare, in caso di giudiziale, si orientano con determinati parametri, rapportandosi fondamentalmente alle dichiarazioni reddituali degli ultimi 3 anni presentati dai coniugi, provvedendo in tal modo a far si che il mantenimento non sia troppo gravoso per il genitore non collocatario, in ragione dei suoi redditi. 

La sentenza in esame

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva determinato, a carico del padre, un assegno di mantenimento a favore dei figli, conviventi con la madre, pari a 600 euro mensili. L’uomo proponeva dunque ricorso in Cassazione, affermando che la statuizione non teneva conto dei corretti parametri di valutazione per la determinazione dell’assegno. La Cassazione decideva su tale ricorso, affermando che il Giudice di merito, ai fini della corretta determinazione del quantum dell’assegno per i figli, DEVE necessariamente considerare il tenore di vita goduto dai figli quando i genitori vivevano ancora insieme. Non è sufficiente considerare il sostentamento dei figli, ma occorre tener conto altresì delle esigenze sociali, sportive e scolastiche degli stessi. In tal senso la pronuncia fa corretta applicazione dei principi cardine contenuti nel codice civile, inerenti la responsabilità genitoriale e i diritti e doveri dei genitori nei confronti dei figli, dei quali devono assecondare le inclinazioni e le aspirazioni.

In conclusione…

Il tenore di vita mantenuto dai coniugi prima della separazione e divorzio, influisce notevolmente circa la determinazione della somma finale relativa al mantenimento dei figli. Il Giudice pertanto, oltre a valutare l’attuale condizione economica dei coniugi, dovrà anche considerare quella preesistente alla pronuncia di separazione, al fine di garantire ai figli un tenore economico quanto meno affine a quello precedente. Applicazione questa che invece non riguarda più gli alimenti versati alla moglie separata dall’ex coniuge, in quanto la determinazione di tale assegno riguarderà soltanto i redditi recenti del coniuge economicamente e lavorativamente più agiato.