Il danno da nascita indesiderata

Non c’è un diritto a non nascere. È la vita infatti e non la sua negazione il bene supremo protetto dal nostro ordinamento. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione Sezioni Unite con la recentissima sentenza del 22/12/2015 n. 25767/2015, rigettando la richiesta di risarcimento presentata dai genitori di una bambina down nei confronti dell’Asl di Lucca e dei primari dei reparti di ginecologia e laboratorio analisi, per non aver diagnosticato la patologia da cui era affetto il feto, non consentendo così alla madre, se correttamente informata, di abortire.

Tale vicenda può servire da spunto per una riflessione su cosa debba intendersi per danno da nascita indesiderata. Precipuamente, con tale espressione si è soliti indicare due ipotesi: la prima, come per il caso in esame, è quella relativa al danno derivante dalla nascita di un bambino non sano la cui venuta alla luce la madre avrebbe evitato se tempestivamente informata, ricorrendo all’aborto; la seconda ipotesi si identifica nel caso di nascita di un bambino sano ma non desiderato poiché venuto alla luce o da una mal praticata operazione di sterilizzazione volontaria (Trib. Venezia, 10 Settembre 2002) o da un negligente intervento di interruzione della gravidanza (Cass n.6464/1994).

Per esaustività di contenuto si limiterà la riflessione alla prima ipotesi. La sentenza della Suprema Corte segna una svolta rispetto ai precedenti orientamenti che ammettevano la risarcibilità del danno da nascita subordinandola all’accertamento del nesso causale tra la negligenza del medico e la nascita del bambino non sano ed indesiderato. Tale nesso poteva dirsi esistente solo ove si fosse accertato la probabilità che la madre, tempestivamente informata, avrebbe ricorso all’interruzione della gravidanza ex L. 194/78. Specificatamente tale nesso di causalità si considerava esistente ogni qualvolta la condotta negligente del medico si fosse dislocata nell’arco dei primi 90 giorni di gravidanza. Infatti rispetto a tale periodo le valutazioni della donna circa il ricorso all’aborto sono libere per quanto concerne il merito della decisione. Qualora i 90 giorni fossero già trascorsi, il nesso di causalità si considerava sussistente ove si provava come probabile non solo la volontà della donna di interrompere la gravidanza ma altresì il rilascio dell’autorizzazione del medico prescritta (ex art. 7 L 194/78).

Con la sent. 25767/2015, la Suprema Corte statuisce che non è possibile accogliere la richiesta di risarcimento per negazione del diritto del figlio, affetto dalla sindrome di Down, di un’esistenza sana e dignitosa. Non si può stabilire un nesso causale tra la condotta colposa del medico e le sofferenze psicofisiche cui il figlio è destinato nel corso la sua vita. L’affermazione di una responsabilità del medico verso il nato aprirebbe, per coerenza, la strada a “un’analoga responsabilità della stessa madre, che nelle circostanze contemplate dall’art. 6 1.194/1978, benché correttamente informata, abbia portato a termine la gravidanza: dato che riconoscere il diritto di non nascere malati comporterebbe, quale simmetrico termine del rapporto giuridico, l’obbligo della madre di abortire”. L’ordinamento, infatti, non riconosce il “diritto alla non vita”, sicché appare evidente che la vita di un bambino disabile non può considerarsi un danno. Danno di cui si farebbero interpreti unilaterali i genitori nell’attribuire alla volontà dei nascituro il rifiuto di una vita segnata dalla malattia, come tale, indegna di essere vissuta.

Con questa storica sentenza sembra che la Suprema Corte si sia, finalmente, pronunciata traducendo in termini giuridici un insegnamento prezioso che ci invita ad apprezzare la vita in tutte le sue forme e manifestazioni: “La vita è un dono, vivila”. (Madre Teresa di Calcutta)

Avv. Claudia Cassella del foro di Catania