Caso Ryanair, voli cancellati: ecco i diritti dei passeggeri

Caso Ryanair, voli cancellati: ecco i diritti dei passeggeri

Giorni difficili per Ryanair, ma soprattutto per i suoi passeggeri.

La raffica di voli cancellati dalla compagnia aerea irlandese ha provocato non indifferenti disagi a circa 400mila passeggeri, anche siciliani. Infatti, a causa delle impreviste cancellazioni, i possessori di uno o più biglietti aerei Ryanair si sono visti costretti a prenotare hotel, a noleggiare auto, ad individuare voli alternativi per raggiungere la propria destinazione, spesso a costi maggiori di quelli sostenuti per acquistare il biglietto non più utilizzabile.

Inoltre, molti cittadini in vacanza si sono visti cancellare improvvisamente il volo di rientro, con tutte le conseguenze che ne sono derivate tra le quali, l’impossibilità a riprendere gli impegni di lavoro, con decurtazioni di stipendi e riduzioni di incassi. È ovvio che tutto ciò non possa ricadere esclusivamente sulle spalle dei poveri consumatori, che attratti da un biglietto low cost, aveva confidato di contenere al massimo le previsioni di spesa di viaggio.

Infatti, i diritti dei consumatori, nella fattispecie, sono espressamente tutelati dalla Carta dei diritti del passeggero dell’Enac e dal regolamento Ue 261/04, che espressamente prevedono:

1) che il passeggero possa scegliere tra il rimborso entro sette giorni senza penali dell’intero costo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (oppure anche per le parti di viaggio già effettuate, se divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale e del volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale) o la riprotezione, ossia l’imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale non appena possibile o ad una data successiva ad egli più conveniente, a seconda della disponibilità dei posti.

2) Che, indipendentemente dalla scelta effettuata tra le due alternative sopra prospettate, il passeggero abbia poi il diritto ad una compensazione pecuniaria pari a 250 euro per le tratte fino a 1.500 Km, 400 euro per i voli tra i 1.500 ed i 3.500 Km (o oltre 3.500 Km per le tratte intracomunitarie) e 600 euro per le tratte superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’UE. La cifra è dimezzata se al passeggero è offerto un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originario, rispettivamente, le 2, 3 o 4 ore. La compensazione pecuniaria deve essere pagata in contanti, salvo che il passeggero non preferisca buoni viaggio e/o altri servizi.

Il diritto di cui sopra non si attiva se:

– il consumatore è informato della cancellazione del volo con almeno 2 settimane di preavviso;

– il consumatore è informato della cancellazione del volo 7 giorni prima, purché venga ad egli offerto un volo alternativo non più di 2 ore prima dell’orario di partenza originario e che possa raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto;

– il consumatore è informato della cancellazione del volo meno di sette giorni prima, qualora venga ad egli offerto un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza iniziale che gli consenta di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo originariamente previsto.

Naturalmente, la compensazione pecuniaria non sarà dovuta soltanto se il vettore possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali, che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso (ad esempio incidenti, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, scioperi).

3) Il consumatore inoltre, ha diritto, a titolo gratuito, all’assistenza, ossia a 2 telefonate, o fax o mail, pasti e bevande in relazione all’attesa e, nel caso si renda necessario, il pernottamento con adeguata sistemazione in albergo e trasporto tra aeroporto e luogo di sistemazione. Il diritto all’assistenza, quindi, per la vicenda Ryanair non è maturato se il consumatore sia stato correttamente avvisato e non si sia, quindi, recato inutilmente in aeroporto.

4) Infine, i passeggeri devono essere avvertiti individualmente via mail o via telefono (registrati alla prenotazione), non essendo sufficiente che la compagnia aerea metta sul sito i voli cancellati o ne dia comunicazione attraverso gli organi di informazione. I passeggeri non avvisati nei termini previsti hanno il diritto a tutto l’insieme dei rimborsi, riprotezioni e assistenza, senza alcun “sconto” per il vettore.

Quindi, i passeggeri consapevoli dei propri diritti lesi dalla Ryanair nella vicenda in questione, senza alcun indugio, potranno far valere le proprie ragioni! Augurando loro un buon viaggio verso la meta della giustizia.

Avv. Lucia Cassella del Foro di Catania