Cancellazione del volo: compensazione pecuniaria e circostanze eccezionali

Cancellazione del volo: compensazione pecuniaria e circostanze eccezionali

La stagione estiva è da sempre il momento in cui il traffico aereo registra un incremento sostanziale, assieme ad esso si registrano – evidentemente – anche aumenti dei problemi. A tal proposito con regolamento 261/2004/CE si tenta di uniformare il diritto dell’Unione in relazione alla disciplina applicabile alle tutele offerte ai viaggiatori nei casi di negato imbarco, di ritardo eccessivo e di cancellazione del volo. Tale regolamento si pone come obiettivo acclarato quello di intensificare la tutela per il viaggiatore in tutte quelle circostanze per le quali, in precedenza, era prevista una tutela labile e tutt’altro che uniforme.

Approfondendo il problema della cancellazione del volo, il regolamento in esame è abbastanza chiaro e deciso nel tutelare adeguatamente il viaggiatore, soggetto passivo, che subisce la cancellazione del proprio volo. L’articolo che disciplina tale fattispecie è l’art 5, secondo cui i passeggeri in caso di cancellazione del volo hanno diritto a tutta una serie di assistenze dettagliatamente previste, quali:

• Assistenza del vettore operativo a norma dell’art.8. Ossia il rimborso entro sette giorni del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale non appena sarà possibile. O ancora l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale a condizioni di viaggio simili a quelle in principio assunte.

• Il passeggero ha altresì diritto ad essere assistito attraverso pasti e bevande congrue in relazione alla durata dell’attesa. Ed eventualmente al pernottamento in albergo qualora il trasporto del soggetto sia previsto per i giorni a seguire.

• Ed infine spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo a meno che della cancellazione si abbia avuto notizia due settimane prima dell’orario di partenza. O una settimana prima della partenza e sia stato proposto al passeggero un trasporto alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza originariamente previsto. Sul punto occorre però ribadire, come, il vettore aereo non è tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria qualora la cancellazione del volo dipenda da cause eccezionali inevitabili anche adottando tutte le misure del caso.

Una tutela ulteriore e successiva è costituita dall’onere della prova circa l’avvenuta notizia della cancellazione del volo, che spetta, adesso, al vettore aereo. In tal senso si denota l’esigenza del legislatore di verificare caso per caso l’esistenza di tali circostanze eccezionali, non potendosi circoscrivere ad una casistica tassativa ed eventualmente prestabilita, interpretando, tuttavia, tali circostanze in maniera restrittiva.

Il casus belli di cui ci occuperemo è quello di una signora austriaca che acquistava 3 biglietti Alitalia con partenza Vienna e destinazione Brindisi con scalo a Roma. Le veniva comunicato a ridosso della partenza la cancellazione del volo Vienna-Roma a causa d’un guasto al velivolo e solo a quel punto e dopo un paio d’ore veniva spostata su un volo differente con destinazione Roma. Arrivata a Roma quattro ore dopo l’orario previsto, non faceva in tempo a prendere la coincidenza per Brindisi e pertanto a fronte delle circostanze descritte chiedeva ad Alitalia la compensazione pecuniaria ex art.5. Compensazione a cui Alitalia si opponeva adducendo come straordinario il guasto al velivolo. Dopo i due gradi di giudizio, veniva chiesto alla Corte di Giustizia se un guasto al velivolo era possibile intenderlo come circostanza straordinaria o meno. Ebbene la pronuncia della Corte, in quell’ottica restrittiva e di sostegno al passeggero per le condizioni negative subite, è a favore della signora austriaca. La Corte sottolinea infatti come non necessariamente l’ipotesi di guasti tecnici possa essere reputata integrante il carattere dell’eccezionalità. E che l’eccezionalità è configurabile solo quando le avarie siano tali da sfuggire al controllo per la sua natura o per la sua origine.

Appare chiaro, quindi, come la Corte con la sentenza in esame abbia privilegiato la posizione del viaggiatore a fronte di quella delle compagnie, volendo ridurre al minimo i disagi ed i disservizi che le compagnie aeree possono arrecarvi senza trascendere dall’ulteriore considerazione che con l’interpretazione restrittiva delle “circostanze eccezionali” ha voluto limitare il raggio d’azione e di eventuale difesa delle compagnie aeree.

Avv. Claudia Cassella del foro di Catania