Bollo auto: si prescrive in tre anni

Bollo auto: si prescrive in tre anni

Con la rottamazione delle cartelle esattoriali, il cui termine per la presentazione dell’istanza di adesione a Riscossione Sicilia s.p.a. è stato prorogato fino al 21 aprile ’17, sono emerse, a carico di moltissimi contribuenti, cartelle facenti riferimento a tributi più variegati e con riferimenti temporali risalenti nel tempo. Spesso troviamo infatti, negli estratti debitori, verbali di polizia municipale del 1993, ICI del 2000, Bollo auto del 1997 e così via. In particolare, in merito al Bollo auto, individuabile negli estratti di ruolo alla voce Registro Tasse Riscosse Sicilia, codice 965T, è possibile sollevare l’eccezione di avvenuta prescrizione dell’imposta e della relativa cartella esattoriale, qualora siano trascorsi 3 anni dall’ultima notifica. La normativa prevede che l’imposta, in sè considerata, venga a prescriversi il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di riferimento dell’imposta stessa. Facendo un esempio, il bollo auto relativo all’anno 2010, si prescrive qualora entro il 31 dicembre dell’anno 2013, non venga recapitata al debitore alcuna notifica di ingiunzione di pagamento o cartella esattoriale relativa a quell’imposta.

La giurisprudenza poi, ormai graniticamente, stabilisce che il termine di prescrizione relativo al bollo auto è pur sempre triennale, anche per le successive notifiche di cartelle o intimazioni di pagamento. Ciò vuol dire che, qualora Riscossione Sicilia non provveda al recupero coattivo di tali somme e non provveda a notificare entro 3 anni altro atto interruttivo (nell’esempio di cui sopra, se la cartella esattoriale è stata notificata il 30 dicembre 2013, entro il 30 dicembre 2016 Riscossione Sicilia deve provvedere a notificare altro atto interruttivo della prescrizione), la cartella esattoriale sarà da intendersi prescritta e le somme non dovute.

Il problema si pone relativamente alle modalità necessarie per far valere tale intervenuta prescrizione. È necessario infatti, provvedere alla redazione di apposito ricorso per il tramite di un avvocato, da depositarsi presso la Commissione Tributaria Provinciale competente, al fine di ottenere una sentenza che possa pronunciarsi sull’avvenuta prescrizione. Il ricorso però non può essere proposto in qualsiasi tempo, ma è necessario attendere l’eventuale notifica di un ulteriore ingiunzione o cartella da parte di Riscossione Sicilia spa ed entro 60 giorni impugnare tale atto. La Commissione Tributaria valuterà l’avvenuta prescrizione e provvederà con sentenza all’annullamento.

È possibile altresì, come ormai giurisprudenza di merito conferma, impugnare direttamente l’estratto di ruolo con la cartella da annullare: in tal caso però, bisogna essere oltremodo certi che Riscossione Sicilia spa, non abbia provveduto a notificare, nei 3 anni precedenti, alcuna cartella o ingiunzione interruttiva della prescrizione.

Avv. Vincenzo Andrea Caldarella