Bagaglio smarrito? Massimo risarcimento 1.000 euro

Bagaglio smarrito? Massimo risarcimento 1.000 euro

Negli ultimi anni, complice sicuramente l’intensificarsi del traffico aereo internazionale, accade spesso che il passeggero, giunto a destinazione, si trovi di fronte la sgradevole sorpresa del mancato arrivo del proprio bagaglio. In questo caso, superato l’inevitabile scoramento iniziale, il passeggero dovrà necessariamente presentare denunzia di smarrimento nell’ufficio denominato “lost and found” che dovrebbe trovarsi in ogni aeroporto nazionale ed internazionale. Ovviamente, sarà necessario conservare il biglietto aereo che indichi l’aeroporto di partenza e quello di arrivo, nonché il talloncino adesivo che reca impresso il numero identificativo assegnato al bagaglio il quale, all’imbarco viene fisicamente munito di analogo contrassegno. Dopodiché, la disciplina normativa è parzialmente differente a seconda che lo smarrimento avvenga durante il viaggio di andata o in quello di ritorno.

Da un punto di vista giuridico, lo smarrimento del bagaglio è un evento dannoso la cui responsabilità è da attribuirsi al vettore ai sensi degli artt. 1681 e 1693 c.c., per cui sarà quest’ultimo che, per liberarsi dalla responsabilità per l’avvenuto smarrimento del bagaglio, dovrà provare che ciò si è verificato per cause indipendenti dalla sua volontà o semplice controllo. Orbene, nel trasporto aereo, ove gli inconvenienti del tipo sopra descritto sono molteplici, la pretesa risarcitoria in caso di ritardata consegna del bagaglio è regolata dalla Convenzione di Montreal del 1999, nonché dal Regolamento 889/2002/CE, che recepisce in un contesto comunitario quanto definito a livello internazionale. Ne consegue che, nel trasporto di bagagli, in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di consegna degli stessi, il vettore è tenuto a pagare un risarcimento per passeggero, pari a circa € 1.000 che copre i danni di qualunque natura, patrimoniali e non. Però, in caso di ritardata consegna del proprio bagaglio si potranno effettuare solamente acquisti veramente necessari (es. articoli di prima necessità), di cui è necessario allegare copia delle rispettive spese (scontrini e/o ricevute). Chi ritenga, invece, di aver subito un danno maggiore di quello risarcito dalla compagnia aerea, ovvero un danno morale, potrà sempre agire in giudizio a norma dell’art. 2059 c.c. per tale danno ulteriore, pur consapevole però che la domanda sarà accolta solo se il fatto illecito è previsto dalla legge come reato o se vi è stata una lesione dei diritti inviolabili della persona. E la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14667/2015 ha proprio respinto il ricorso di una signora che voleva far rientrare tra i diritti inviolabili della persona e quindi, tra i diritti fondamentali dell’uomo il FORTE STRESS da ella subito a causa del ritardo di due settimane nella consegna delle proprie valigie mentre si trovava in viaggio di nozze in Venezuela. Però l’unica motivazione della grave lesione lamentata dalla malcapitata era stata l’impossibilità da parte sua a partecipare a feste e cene di gala poiché non possedeva un “abbigliamento idoneo” e per la Cassazione detta motivazione è veramente insufficiente per invocare la tutela dei diritti costituzionalmente protetti. Quindi, la tesi invocata dalla neo sposina non ha convinto affatto i giudici della terza sezione civile della Corte di Cassazione, secondo i quali, la Convenzione di Montreal, applicabile al caso de qua (trattandosi di vettore non comunitario) parla chiaro: il tetto del risarcimento, nelle ipotesi di distruzione, perdita o ritardo nella consegna dei bagagli, è di mille euro e può essere superato solamente se il passeggero dichiara prima di partire di avere uno speciale interesse alla consegna (salvo prova contraria del vettore).

Per gli Ermellini, inoltre, la Convenzione, così come interpretata anche dalla Corte di Giustizia UE (sentenza C-63/09) non fa alcuna distinzione tra danno materiale e morale, garantendo un equo risarcimento e realizzando un giusto contemperamento tra i vari interessi in gioco, quelli delle compagnie di trasporto aereo e quello della tutela dei passeggeri, lasciando agli ordinamenti dei singoli Stati il compito di disciplinare un eventuale ulteriore danno. Unico spiraglio, dunque, per la donna, ha concluso la Cassazione rigettando il ricorso, è quello di rivolgersi al giudice nazionale invocando il risarcimento del danno morale ex art. 2059 c.c., con l’avvertenza però che la sua istanza potrà essere accolta soltanto in presenza di una lesione dei diritti inviolabili della persona. Lesione che, però, poco ha a che vedere con lo stress subito per non aver potuto partecipare a feste e cene di gala.

Avv. Lucia Cassella del Foro di Catania