Assegnazione della casa familiare in caso di separazione: a chi spetta?

Assegnazione della casa familiare in caso di separazione: a chi spetta?

Quando si intraprende una separazione tra coniugi, l’aspetto patrimoniale certamente più rilevante è quello relativo all’assegnazione della casa coniugale, ossia l’immobile dove la famiglia, prima di separarsi, aveva stabilito la propria residenza abituale. 

In caso di separazione consensuale, ossia quando i coniugi sono d’accordo su tutti gli aspetti, patrimoniali e non, circa i loro rapporti, l’assegnazione della casa coniugale sarà determinata sulla base dei predetti accordi ed essa seguirà, solitamente, il coniuge collocatario dei figli. In sede di separazione giudiziale invece, ossia quando i coniugi non hanno raggiunto alcun accordo in merito alla casa familiare, a stabilire tale assegnazione sarà il Giudice, privilegiando certamente il collocamento dei figli presso la madre e, di conseguenza, la casa familiare. 

A chi spetta la casa coniugale in caso di separazione con figli

In presenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti o portatori di handicap, il giudice assegna la casa al coniuge con il quale gli stessi vanno a vivere, anche se l’immobile è di proprietà esclusiva dell’altro. Tale assegnazione può cessare solo al verificarsi di uno dei seguenti motivi:

  • Il genitore collocatario si trasferisce presso altro immobile; 
  • cessazione della coabitazione tra il genitore collocatario e i figli;
  • raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli.

In tutti questi casi l’altro coniuge, se proprietario esclusivo dell’immobile, potrà ottenere nuovamente la reintegra nel possesso dell’immobile.

Le stesse regole sopra citate valgono anche nel caso in cui l’immobile risulti cointestato tra i coniugi

  • Se la coppia non ha avuto figli, marito e moglie decideranno la sorte dell’immobile. 
  • Se i figli abitano con la madre, la casa viene assegnata a lei, salvo diverso accordo delle parti. 
  • Se i figli vanno a vivere con il padre, la casa viene assegnata a lui.

In questo secondo caso, l’immobile potrà essere assegnato o venduto solo quando i figli saranno autonomi e dunque si applicheranno le rituali norme sullo scioglimento della comunione.