Anno nuovo, regole nuove per gli avvocati

Anno nuovo, regole nuove per gli avvocati

Il decalogo di buon comportamento per tutti gli avvocati iscritti all’albo, deliberato dal Consiglio Nazionale Forense e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre, è entrato in vigore pochi giorni fa (15 dicembre 2014).

Il nuovo testo che costituisce l’ennesimo pezzo del puzzle della riforma forense, pone al centro dell’attività professionale degli avvocati il cittadino, maggiorenne o minorenne, povero o ricco, scaltro o ingenuo: tutti titolari di un interesse pubblico al corretto svolgimento della giurisdizione guidata da avvocati con il rispetto delle nuove regole deontologiche.

L’avvocato, per esempio, non potrà rifiutare l’incarico “d’ufficio” né quello in patrocinio a spese dello stato, dovrà fornire informazioni sulla propria attività coerenti con lo scopo di tutelare l’affidamento della collettività e non potrà procacciare clienti tramite agenzie o finalità non correlate a correttezza o decoro della professione.

La novità assoluta è che non potrà (art. 56 del codice deontologico) procedere all’ascolto di un minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Nelle controversie in materia familiare o minorile, dovrà poi astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori di propri clienti sulle circostanze oggetto delle stesse.

Ma questo cittadino come guarda l’avvocato di oggi?

Maria V., di anni 86, insegnante di latino in pensione, lo immagina, romanticamente, ancora avvolto in oscuri paludamenti, chino con espressione greve su testi giuridici di ogni epoca, da cui possa attingere sostegno alle tesi che vuole sostenere.

Gabriele ha 13 anni e frequenta il liceo, vede le zie avvocatesse immerse in pensieri che vagano fra i sempre più numerosi articoli di legge, per cercare l’appiglio giusto per la soluzione di un problema.

L’esercito dei clienti insoddisfatti dalla mala giustizia grida che “le prescrizioni dei codici dovrebbero essere chiare e che, invece, sono spesso astratte, racchiuse in brevi parole, aggrappate a loro volta a riferimenti incomprensibili per i non addetti ai lavori“.

E l’avvocato come vive sè stesso?

Il nuovo codice deontologico rafforza la funzione sociale dell’avvocato, come sancita dall’art. 1 della legge 247/2012, alla quale sono strumentali i principi di autonomia e di indipendenza. Un buon avvocato sa che per potere svolgere in maniera nobile questa funzione, egli dovrà sempre conoscere, oltre che le complesse regole giuridiche e il codice deontologico, l’animo dell’uomo: quel crogiolo in cui si celano scintille insospettabili di bene e di male, di odio ma anche di inatteso sperduto amore.

Tutto questo esula dalle regole giuridiche scritte, seppure ne è indispensabile e parte integrante.

Platone ci ha lasciato l’apologia di Socrate, il grande filosofo, accusato e condannato ingiustamente. Con grande calma, a volte con sorriso ironico, Socrate parla di sé, del suo comportamento, dei suoi accusatori e delle accuse che dimostra infondate. È insieme filosofo, psicologo e poeta. È l’avvocato di se stesso.

Auguri di buon anno.

Avv. Elena Cassella del Foro di Catania