Acquistare un’auto usata: quali garanzie?

Acquistare un’auto usata: quali garanzie?

L’acquisto di una auto usata comporta in carico all’acquirente una serie di possibili rischi in merito alla funzionalità della stessa. Essendo stato un veicolo condotto e sottoposto a manutenzione da parte di un soggetto estraneo, non si potrà mai avere una ragionevole certezza relativamente alla qualità dell’auto e alla sua reale usura. È per questo che il nostro codice del Consumo, prevede per l’acquirente che acquista in concessionario o da un rivenditore, una garanzia di 2 anni su alcuni elementi dell’auto. Vediamo di cosa si tratta.

DURATA DELLA GARANZIA

La durata prevista per legge è di regola di 2 anni dall’acquisto. Contrattualmente può essere limitata ad un periodo comunque non inferiore ad un anno. In nessun caso, la garanzia può essere limitata o esclusa.

Il concessionario potrebbe anche offrirne una di durata più lunga, ma che dal secondo anno in poi potrebbe avere minori coperture di quelle previste per legge.

La garanzia coprirà i difetti che l’autovettura dovesse manifestare dunque nei 24 mesi successivi all’acquisto: in particolare, tutti quei danni o malfunzionamenti che non siano frutto della normale usura dell’autovettura. Cambiare i freni dell’auto, ad esempio, non rientra nella garanzia. Sostituire la turbina che cede improvvisamente, può essere sottoposta a garanzia del venditore.

ATTENZIONE: la concessionaria o il rivenditore possono farvi sottoscrivere, tra i tanti documenti che firmerete all’atto della vendita, anche dei moduli dove l’acquirente dichiara di rinunciare al secondo anno di garanzia, accontentandosi dei soli primi 12 mesi. Tale riduzione è prevista dalla normativa, ma deve essere oggetto di accordo tra le parti e non imponibile autonomamente dal venditore. Se ciò dovesse accadere, potrete dunque rifiutare di sottoscrivere tale accordo, interrogandovi se non altro circa l’affidabilità dell’autovettura stessa.

SE ACQUISTO DA UN PRIVATO?

Le norme del Codice del Consumo e la corrispettiva garanzia di cui stiamo parlando, non riguardano la compravendita di auto usate fra privati. Dunque acquistando da un privato non si possono esercitare le garanzie di cui sopra. Valgono però le ordinarie regole del Codice Civile (art. 1490 e segg.). L’auto vendutavi deve essere comunque priva di vizi occulti e non devono esservi taciute circostanze pregiudizievoli del vostro acquisto, ad esempio che si tratta di un’auto incidentata.

COSA FARE

Quando si manifesta un difetto grave all’autovettura nei 24 mesi di garanzia, è necessario informare tempestivamente il venditore, inviando una apposita raccomandata con ricevuta di ritorno al fine di poter dimostrare formalmente l’avvenuta contestazione del difetto. Nel caso in cui poi il concessionario non intenda provvedere alla manutenzione del mezzo, ci si potrà rivolgere a un giudice per ottenere, qualora difetto rientrante in garanzia, la sostituzione del pezzo o la risoluzione del contratto per inadempimento, oltre a un congruo risarcimento del danno.