Bufera Calcio Catania, frode sportiva e illeciti penali

La vicenda accaduta pochi giorni fa alla squadra del Calcio Catania, impone una importante riflessione giuridica su quanto accade nelle competizioni sportive all’interno del nostro territorio, e come la legge, penale e sportiva, tuteli la correttezza dello Sport, in ogni sua manifestazione.

Profili storici. Prima del 1989 si discuteva se i comportamenti diretti ad alterare fraudolentemente i risultati delle competizioni sportive fossero, o meno, penalmente perseguibili, e dovessero essere ricondotti alla fattispecie della truffa. A fronte di tali incertezze, emergeva sempre con maggiore pressione l’esigenza di introdurre una disciplina ad hoc che definisse la frode sportiva, considerata sino ad allora un mero illecito di carattere sportivo e non anche illecito penale. Cosi, il legislatore con la legge n. 401/1989 introdusse il delitto di frode sportiva, ed anche la cosiddetta “corruzione sportiva”, nella duplice forma di offerta/promessa ed accettazione della stessa. Scopo di tale disposizione normativa era dunque quello di porre chiarezza su tutte le forme di corruzione provenienti dall’esterno ed incidenti sulla regolare esecuzione delle gare, al fine di salvaguardare il regolare svolgimento delle competizioni agonistiche. Il delitto di frode sportiva consiste precisamente in ogni atto o comportamento volto ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (art. 6, co.1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC). L’autore di tale fattispecie è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da € 258,00 a € 1.032. Nei casi di solo lieve entità, si applica la sola pena della multa.

Come poc’anzi detto, la frode sportiva va tenuta distinta dalla corruzione sportiva, che si concretizza nell’offerta o nella promessa di denaro o di altra utilità o vantaggio di qualsiasi genere, sia materiale che morale, a taluno dei partecipanti alla competizione, per condizionare l’esito della stessa. Tale fattispecie sussiste anche con la semplice formulazione, diretta o per interposta persona, di una offerta o di una promessa, eseguita con qualunque mezzo da parte dell’agente, senza che sia tuttavia necessario che la promessa/offerta si concretizzi formalmente in un’obbligazione.

Rapporti tra giustizia penale e giustizia sportiva. In ambito di frode in competizioni sportive, è bene sottolineare l’autonomia che deve mantenere il procedimento penale rispetto al procedimento disciplinare sportivo. A norma dell’art. 2 della L. n. 401/1989 l’esercizio dell’azione penale e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull’omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi. La norma prosegue prevedendo inoltre che l’inizio del procedimento per i delitti concernenti la frode in competizioni sportive non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo. Si può quindi constatare come i due procedimenti debbano mantenere la propria indipendenza l’uno rispetto all’altro e come il Legislatore abbia voluto sottolineare la non influenza del procedimento penale in quello sportivo.



Situazione del Calcio Catania. È ormai nota a tutti, purtroppo, la vicenda che ha coinvolto bruscamente e direttamente la squadra del Catania, ed anche in maniera indiretta la tifoseria intera, e quanti nel calcio investono passione e dedizione. La polizia ha eseguito sette ordinanze di custodia cautelare nei confronti di dirigenti del Catania e organizzatori di scommesse che avrebbero comprato alcune partite del campionato di calcio di Serie B appena concluso, per consentire alla squadra di vincere ed evitare così la retrocessione. E ora cosa succederà? Le possibilità sono davvero tante in questo momento, in attesa che tutto venga chiarito e vengano stabilite le varie responsabilità. La pena minima, attualmente la meno plausibile, sarebbe però quella di una sola penalizzazione in termini di punti nel prossimo campionato, anche se si profila in maniera più realistica una retrocessione di una o due serie e, nei casi peggiori, la radiazione o il fallimento. I massimi dirigenti, posti agli arresti domiciliari, saranno inibiti dalla Federazione sportiva da un minimo di tre fino a nove anni, oltre a dover pagare multe e plausibilmente scontare degli anni di carcere. Le indagini sono solo all’inizio però, e dunque vige ancora per il momento il principio costituzionale di non colpevolezza, a norma dell’art. 27 della nostra Carta fondamentale.

E i tifosi che tutela hanno? Sul sito Codacons è disponibile un modulo attraverso il quale “tifosi e scommettitori potranno inserirsi nel procedimento aperto a Catania e chiedere di essere risarciti, in qualità di soggetti offesi, per i danni morali e patrimoniali subiti“. A essere lesi, secondo il Codacons, sono la buona fede dei tifosi, nonché l’investimento di denaro per seguire la propria squadra del cuore, quali abbonamenti e trasferte mentre gli scommettitori hanno puntato su partite secondo la Procura decise a tavolino. Soldi che dunque si ritiene debbano essere restituiti dai soggetti responsabili di illeciti.

Uno sguardo al futuro. Merita di essere menzionata da ultimo, ma non per importanza, la proposta di legge avanzata dal Rappresentante della Lega B, concernente la previsione della confisca dei beni nei confronti dei soggetti colpevoli del reato di frode sportiva e raccolta illecita di scommesse sportive nel perimetro del dlgs 231/2001, che disciplina la responsabilità delle persone giuridiche in favore delle quali vengano commessi reati. Tale proposta attribuisce alle pene previste per i fenomeni corruttivi e fraudolenti nel calcio un carattere di maggiore deterrenza sul piano dei severi effetti patrimoniali che sarebbero applicati, attraverso la confisca dei beni, anche in caso di patteggiamento. La proposta di legge della Lega Serie B prevede inoltre l’introduzione di severe sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti della società nell’interesse o a vantaggio della quale abbia agito l’autore dei reati sportivi in questione.

Avvocato Elena Cassella del Foro di Catania