Testamento a favore di animali, si può fare in Italia? Ecco quello che c’è da sapere secondo le indicazioni dell’avvocato

Testamento a favore di animali, si può fare in Italia? Ecco quello che c’è da sapere secondo le indicazioni dell’avvocato

Chiunque abbia un animale domestico sa bene dell’amore che il nostro “amico a quattro zampe” sa donarci, in modo incondizionato. Certo è che occorre tempo, affetto, dedizione ed attenzione, non si tratta di un semplice hobby. Ecco perché quando si decide di farlo entrare nella propria vita, bisogna essere consapevoli.

Si può instaurare così un legame forte e sincero, un animale domestico può cambiare in meglio la nostra routine, colmando degli spazi che altrimenti sarebbero vuoti. C’è chi lo ama talmente tanto che vorrebbe dargli tutto ciò che possiede e in molti manifestano l’intenzione di fare testamento a favore del proprio “migliore amico”.

Animali eredi diretti?

Diciamo subito che in Italia non è possibile indicare cani, gatti o altro nelle proprie disposizioni testamentarie, ma ci sono delle valide alternative per destinare una parte del proprio patrimonio proprio ai nostri fedeli compagni. Ai microfoni di NewSicilia è intervenuto l’avvocato Tindara Chiara Catania per spiegarci come stanno le cose: “L’ordinamento italiano non prevede la possibilità di fare testamento direttamente in favore di animali in quanto essi non sono soggetti giuridici, come le persone fisiche e quelle giuridiche, pertanto non è possibile intestargli in alcun modo la proprietà di un bene. Per chiarire meglio: i soggetti di diritto sono tutti i titolari di situazioni giuridiche soggettive come diritti, obblighi, oneri e doveri, e detengono quindi la cosiddetta ‘capacità giuridica’, attribuibile sia alle persone fisiche, ma anche agli enti – associazioni, fondazioni, comitati, società, consorzi, enti pubblici“.

Ancora oggi per il Codice Civile gli animali sono giuridicamente considerati, ai fini civilistici, come ‘cose’, beni materiali di proprietà, e pertanto, non avendo capacità giuridica, non possono beneficiare di eredità o legati. Non possono essere eredi diretti, diversamente da quanto già accade in altri Stati. Ad esempio, negli Stati Uniti, si può nominare il proprio amico a quattro zampe come erede universale, cani e gatti vengono trattati alla stregua dei parenti più stretti. Ovviamente deve essere nominato un amministratore che si prenda cura di loro“, sottolinea.

Gli articoli di riferimento

Vediamo quali sono gli articoli del Codice Civile di riferimento dai quali si deduce la negazione di tale possibilità: “I nostri animali non sono considerati come i nostri parenti più prossimi, bensì come res o beni mobili (ex art. 812 c.c.). Non sono, dunque, esseri senzienti per il nostro ordinamento. Gli eredi possono essere solo persone. Per cui, un testamento che rende erede universale un cane o un gatto non avrebbe nessun valore giuridico“.

Ancora: “Lo si evince anche da norme quali l’art. 462 c.c., il quale disciplina la capacità di succedere come l’idoneità di una persona fisica a poter diventare erede di una persona defunta. Infatti, tale norma si riferisce solo alle persone fisiche. Seppur non parli della capacità di succedere delle persone giuridiche è tuttavia pacifico che anche queste possano essere idonee a ricevere, per testamento, l’eredità di una persona defunta“.

In sintesi, per riepilogare, chi può essere destinatario di un testamento?Tutte le persone fisiche nate o concepite prima dell’apertura della successione e le persone giuridiche, quali ad esempio, enti di ricerca, di assistenza e di pubblica utilità, ma ciò non vale per gli animali, non contemplati tra i soggetti considerati eredi legittimari, quali sono invece il coniuge, i figli, gli ascendenti ai quali è riservata, dalla legge, una quota di eredità (vedi art. 536 c.c.). Inoltre, ai sensi dell’art. 565 c.c.categorie di successibili‘ sono eredi legittimi il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti e lo Stato“.

Alternative al testamento per i nostri animali domestici

Escluso, quindi, il testamento cosa si può fare per i nostri amici a quattro zampe dal punto di vista giuridico? L’avvocato Chiara Catania ci ha detto che esistono due opzioni per garantirgli il benessere: “Ad oggi, esiste la possibilità di indicare nel testamento i nostri animali domestici come beneficiari indiretti attraverso due modalità: istituendo come erede o legatario enti o associazioni che lavorano per la tutela degli animali, oppure in alternativa una persona di fiducia che utilizzerà il patrimonio a vantaggio di uno o più animali da noi designati. In quest’ultimo caso, verrà inserita una clausola specifica: il beneficiario avrà l’obbligo di provvedere, per tutta la sua vita, alla cura del quattro zampe nominato nel testamento seguendo le istruzioni specifiche in esso contenute“.

Si può, tra l’altro, anche disporre una parte di patrimonio a favore di animali domestici; l’ordinamento lo prevede, seppur con delle limitazioni specifiche: “C’è un po’ di diffidenza verso questo strumento, in quanto spesso vi è il timore che il testamento possa penalizzare i legittimi eredi. Per tali motivi, la quota del patrimonio da lasciare in eredità a favore del nostro amico a quattro zampe dovrà tenere conto della presenza di altri eredi, per evitare di pregiudicarne i diritti“, spiega l’avvocato.

Poi aggiunge: “Ricordiamo che in Italia non è consentita la diseredazione dei componenti del nucleo familiare; è riservata, dalla legge, una quota di eredità a determinati soggetti, qualificati eredi legittimari, ossia il coniuge, i figli, i discendenti in linea retta o, in mancanza di figli e discendenti in linea retta, gli ascendenti. Tuttavia è sempre prevista una quota disponibile, cioè una quota del patrimonio della quale si può liberamente disporre per testamento o per donazione, che non è mai inferiore a un quarto del patrimonio ereditario (ad esempio è tale quando chi muore lascia il coniuge e più figli). Pertanto, se il testatore dispone dei propri beni a favore dei terzi, nei limiti della quota disponibile, non lede i diritti che il Codice Civile riconosce agli eredi necessari“.

Come procedere?

A questo punto occorre chiedersi quali siano le percentuali delle disposizioni patrimoniali che possiamo decidere di lasciare ad un animale o, in generale, ad un’associazione che si occupi di loro: “Per rispondere al quesito, ci affidiamo alle disposizioni di cui agli artt. 536 e ss. del Codice Civile, ed infatti:

  • se non vi sono parenti (eredi necessari quali coniuge, figli legittimi, adottivi e naturali o, in assenza di quest’ultimi, si tengono in considerazione gli ascendenti legittimi), la quota disponibile è quella del 100%;
  • se vi sono eredi necessari occorre calcolare la massa ereditaria, comprendendone i beni del de cuius ed i beni eventualmente donati, e poi calcolare la quota di c.d. legittima e quella disponibile”.

Affinché la manifestazione di volontà sia valida, è necessario che vengano rispettate tutte le formalità previste dalla normativa codicistica e su questo interviene l’avvocato: “In qualità di testatori potremmo predisporre un testamento olografo, ovvero scritto di proprio pugno, datato, e sottoscritto al termine delle disposizioni. Nel testamento olografo occorre indicare: nome, cognome, data, firma, dati del beneficiario (nome e indirizzo) e oggetto del lascito con il vincolo della destinazione al mantenimento dei propri animali finché vivranno e, in seguito, se lo vorremo, al mantenimento ed alla cura degli animali abbandonati; altresì indicare anche la quota di eredità riservata ai legittimari. È opportuno scriverne almeno due copie identiche e consegnarne una a ogni erede (o al legatario). Il consiglio è quello di affidarsi sempre ad un Notaio da cui ricevere il giusto supporto tecnico e che possa conservare il documento al fine di tutelarlo da furti, manomissioni o smarrimenti“.

Oppure: “Il testatore potrà anche redigere il c.d. testamento per atto di notaio, a sua volta pubblico o segreto, questa è la forma di testamento più sicura e che offre maggiori garanzie, seppur comporti maggiori costi. Se pubblico, l’atto sarà ricevuto da un notaio che raccoglierà le volontà espresse e le ridurrà per iscritto alla presenza di due testimoni. Al fine di vedere realizzate le proprie ultime volontà, chiarire la quota della quale poter disporre nel singolo caso“.

“Pet Cat Eredità”, una garanzia di adempimento dell’onere

Il rischio maggiore, però, è quello di non sapere se, in futuro, verrà effettivamente adempiuto l’onere di occuparsi dell’animale domestico in tal senso. Come fare allora? “A garanzia è stato previsto uno strumento legale e legittimo: si chiama ‘Pet Cat Eredità‘. È una pratica che riconosce la possibilità di nominare un garante, precisamente un esecutore testamentario (se è stata nominata una persona fisica quale destinataria del lascito potremmo nominare un’associazione come esecutore, ad esempio), così da verificare che le disposizioni testamentarie vengano rispettate ed, infine, che sia quest’ultimo a denunciarne l’eventuale mancato rispetto“, suggerisce la nostra intervistata.

Nello specifico: “Possiamo così indicare direttamente nel testamento nomi e elementi indicativi, rendendo erede indiretto il nostro amico a quattro zampe e lasciando a questo scopo denaro, polizze vita, i proventi della vendita della casa, dei gioielli e dei beni di famiglia, i quali dovranno essere utilizzate esclusivamente per il benessere e la miglior cura dello stesso. In caso di inadempimento l’erede potrà perdere il lascito testamentario e l’animale sarà affidato alle cure di un’associazione”.

E ancora: “In questo caso qualsiasi interessato può adire l’autorità giudiziaria per vedere pronunciata la risoluzione della disposizione testamentaria per inadempimento, e quindi la revoca del lascito, se ciò sia stato espressamente previsto o quando l’onere sia stato l’unico motivo che ha spinto il testatore a prevedere quella disposizione. Ad oggi non è mai capitato nella mia esperienza. Consideriamo anche che questa prassi è molto diffusa specialmente negli Stati Uniti e in Inghilterra dove ci sono persino degli studi legali specializzati nel cosiddetto ‘pet trust‘”.

Introduzione del testamento a favore di animali: sì o no?

L’introduzione nel nostro Codice Civile della possibilità di redigere un vero e proprio testamento in favore degli animali significherebbe, a detta dell’avvocato, innanzitutto, colmare finalmente le lacune della disciplina codicistica in tale materia e, quindi, giungere al pieno riconoscimento della natura di “esseri senzienti” agli animali, oltre al loro riconoscimento come soggetti e non più come oggetti. Significherebbe che il mondo giuridico riconosce la piena tutela degli animali, ponendo così fine alle liti che spesso sorgono ad esempio per l’affidamento del cane o di altri animali domestici in caso di separazione o divorzio o per il risarcimento danni da morte o ferimento da animale.

Credo che l’introduzione rappresenterebbe un’importante opportunità per dare continuità ai valori di una vita, lasciando un segno in favore dei diritti di tutti gli animali, e contribuendo in modo concreto alle tante attività e iniziative promosse dalle associazioni animaliste. In Italia è ancora un argomento tabù, non siamo ancora effettivamente consapevoli dell’importanza di questo gesto verso i nostri amici a quattro zampe, perché spesso si pensa che ciò possa intaccare il diritto dei propri eredi. Ma non dimentichiamo che indicare nel testamento un animale non significa affatto escludere i propri familiari, questo perché, come già detto, la legge tutela i parenti più prossimi“, commenta l’avvocato Chiara Catania.

Inoltre: “Se i nostri animali domestici ci donano affetto e gioia nelle nostre vite, questo gesto potrebbe essere un bel modo per ricambiare il loro amore. Sono sempre più le persone che decidono di lasciare ai propri animali tutti i loro averi, per ricompensarli dell’affetto sincero ricevuto in vita e assicurarsi che non abbiano alcun problema per gli anni a venire. Si tratta generalmente di persone che nella loro vita hanno sempre sostenuto le battaglie per i diritti degli animali“.

“Eppur (qualcosa) si muove”

Anche se, allo stato attuale, non possiamo decidere di lasciare il patrimonio in eredità al nostro animaletto, a causa delle lacune del sistema civilistico, è anche vero che sono in corso diversi progetti per modificare alcuni articoli del Codice Civile su questo tema.

Su questa scia, la nostra intervista ci ha illustrato che vi sono già disegni di legge in tal senso, che traggono spunto dalle normative vigenti negli altri Paesi, quali Francia, Germania, i cui Codici Civili contengono norme in cui si precisa che gli animali non sono “cose”, così come dallo stesso art. 13 del Trattato di Lisbona.

Infatti: “Basti pensare che nel 2009 il disegno di legge n.1392 di riforma del Codice Civile, recante disposizioni a tutela dei diritti degli animali, proponeva l’inserimento dell’art. 455 bis, ‘Tutela giuridica degli animali’, dopo il titolo XIV del libro I, norma con la quale si avrebbe il riconoscimento degli animali come esseri senzienti. Le disposizioni concernenti i diritti civili delle persone verrebbero estese agli animali, laddove compatibili e non in contrasto con altre disposizioni speciali e di settore relative agli animali. O ancora, l’art. 445-quinquies ‘Disposizioni sul lascito di animali’, ed ancora l’art.455 sexies ‘Disposizioni sul pignoramento’ e in materia di risarcimento danni, all’art.2045 c.c. aggiungere il comma relativo al risarcimento danni patrimoniali e non riconoscibile ai proprietari di animali“.

Dunque, adesso non ci resta che attendere questo progresso all’interno della normativa civilistica italiana! Non è tutto “fermo” come appare… anzi, come diceva Galileo Galilei: “Eppur (qualcosa) si muove!“.

Fonte immagine di copertina consumatoriumbria.it