Stop lavoro ore calde: anche in Sicilia è possibile richiedere la Cig. Nuove regole Inps

Stop lavoro ore calde: anche in Sicilia è possibile richiedere la Cig. Nuove regole Inps

SICILIA – L’ondata di calore eccezionale ha avuto un impatto negativo sui settori dell’edilizia, agricoltura, florovivaismo, e lavoro nei cantieri o in presenza di macchinari che producono calore.

Per affrontare il problema, il Ministero del Lavoro ha organizzato un tavolo tecnico con le parti sociali. Grazie al Messaggio INPS numero 2736, dal 26 luglio scorso è possibile applicare la sospensione dei lavori in tutta Italia, compresa la Sicilia, a causa delle temperature eccessive.

In Sicilia le imprese possono sospendere il lavoro e richiedere la Cig all’Inps se la temperatura supera i 35°C fra le 12,30 e le 16, come dispone l’ordinanza emanata dal governatore Renato Schifani. La sospensione è possibile anche se la temperatura di 35°C, reale o percepita, e il tasso di umidità vengono superati in fasce orarie diverse.

Il testo pubblicato da INPS

“In considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell’incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse, si riassumono le indicazioni circa le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze.

Le indicazioni che seguono riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiedere l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148″.

Sono 13 le regioni coinvolte: Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Marche. Potrebbero aggiungersene altre.

Integrazione salariale e ordinanze

I datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale se la sospensione o riduzione delle attività lavorative è ordinata dalla pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori. Devono indicare gli estremi dell’ordinanza nella relazione tecnica allegata alla domanda, senza allegare l’ordinanza stessa.

Le integrazioni salariali possono essere concesse per i periodi e orari di sospensione indicati nelle ordinanze. In caso di temperature elevate che impediscano il normale svolgimento delle attività, è possibile richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Non è consentito presentare due domande per gli stessi lavoratori e periodi sovrapponibili con causali diverse.

La valutazione della causale richiesta deve considerare la temperatura, il tipo di attività svolta e le condizioni operative dei lavoratori. Una relazione tecnica dettagliata è raccomandata per una corretta istruttoria della domanda.

Non è necessario allegare i bollettini meteo, acquisiti d’ufficio dall’Istituto. Anche l’umidità elevata contribuisce a una temperatura percepita superiore a quella reale, quindi va considerata.