SICILIA – La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del comma 2 dell’articolo 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non stabilisce l’incompatibilità a svolgere le funzioni di Giudice dell’udienza preliminare per il magistrato che, quale componente del tribunale chiamato a decidere sull’appello contro l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, si sia già pronunciato su profili non meramente formali di tale ordinanza.
Consulta, incompatibili le funzioni di Gup e Riesame
La decisione è arrivata dopo un’eccezione sollevata dall’avvocato Gaspare Lombardo di Licata (Agrigento).
Nel febbraio 2024 il legale, difensore di Gioacchino Giorgio che è imputato nel processo nato dalla maxi-inchiesta antimafia “Ianus” della Dda di Caltanissetta, aveva fatto una dichiarazione di ricusazione.
La situazione
Al centro della contestazione, la posizione del giudice dell’udienza preliminare. Secondo l’avvocato Lombardo, non avrebbe potuto decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio poiché si era già espresso in precedenza sulla libertà personale dello stesso imputato.
Il giudice aveva fatto parte del collegio del tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia in carcere dell’indagato, valutando non solo aspetti formali, ma entrando nel merito dei “gravi indizi di colpevolezza“.
L’illegittimità costituzionale
L’udienza preliminare è un momento di “giudizio” dove il magistrato deve compiere una “ragionevole previsione di condanna“.
Per questo motivo, se un giudice ha già studiato il fascicolo per decidere su una misura cautelare, la sua imparzialità è compromessa dalla cosiddetta “forza della prevenzione“, ovvero la tendenza a confermare una valutazione già espressa.
I giudici costituzionali (presidente Amoroso, relatore Patroni Griffi) hanno quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’articolo 34 del codice di procedura penale.





