SICILIA – Mentre il resto dell’Italia resta in zona bianca concedendosi le ultime ferie estive all’insegna di poche restrizioni, la Sicilia è l’unica regione del Bel paese entrata da lunedì scorso ufficialmente in zona gialla: ma cosa è cambiato?
Molti si interrogano su quali restrizioni accompagnano attualmente isolani e turisti. A tal proposito, nel sito ufficiale del Governo sono state riportate le FAQ contenenti le domande frequenti (e le relative risposte) sulle misure adottate dallo stesso.
Chiariamo insieme i dubbi.
In merito a ciò, come spiega il Governo, il consumo di prodotti al banco o all’aperto è consentito a tutti i clienti. Il servizio e il consumo al tavolo al chiuso è invece consentito solo ai clienti dotati di una certificazione verde valida o a quelli che ne siano esenti. La permanenza all’interno dei locali è consentita anche ai clienti sprovvisti di certificazione verde valida, per il tempo necessario all’acquisto e al ritiro dei prodotti. A tali clienti resta comunque vietato usufruire del servizio al tavolo al chiuso. È sempre consentita la consegna di cibi e bevande a domicilio, nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
Mentre, i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.
L’accesso a sagre e fiere anche locali è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021.
Nel caso in cui tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso, come, ad esempio, nelle piazze e vie pubbliche, gli organizzatori (pubblici o privati) si limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo della certificazione verde COVID-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, sarà sanzionabile soltanto il soggetto privo di certificazione e non anche gli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
L’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 è valido per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, nel caso in cui si tratta di luoghi che consentono, per la loro conformazione, di limitare l’ingresso da parte degli spettatori (sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali o spazi anche all’aperto).
Invece, l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 non si applica, invece, nel caso in cui gli eventi si svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso, come ad esempio in piazze, vie o parchi pubblici, a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere all’evento che non è quindi destinato ad un pubblico predefinito e contenuto in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento stesso.
In zona gialla ci si può spostare senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso qualsiasi località della zona bianca e della zona gialla; senza limiti di orario, verso le eventuali zone arancione e rossa, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una certificazione verde COVID-19 valida (il cosiddetto green pass). È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
In zona gialla, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus) e in tutti i luoghi all‘aperto.
L’obbligo non è comunque previsto per:
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
Dal 6 agosto 2021 è necessario per accedere ai seguenti servizi e attività:
Dall‘1 settembre 2021, inoltre, il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari dovranno esibire la Certificazione verde COVID-19. Sempre a decorrere dal primo settembre sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
L’obbligo della Certificazione verde COVID-19 non si applica per accedere alle attività e ai servizi sul territorio nazionale alle seguenti categorie di persone:
Per approfondire ulteriormente il tutto sulla zona gialla è possibile consultare le FAQ del Governo cliccando qui.
Immagine di repertorio
#TgFlash del 16 aprile - EDIZIONE MATTINA 🕒 • Terremoto magnitudo 4.7 in Sicilia➡️ https://t.ly/d09It…
CASTIGLIONE DI SICILIA - Attività di contrasto alle corse clandestine di cavalli, fenomeno frequentemente connesso…
ACIREALE - Giorno 15 aprile scorso, il Liceo “Regina Elena” di Acireale, ha avuto l'onore…
CATANIA - Una pattuglia del comando stazione di Catania "Piazza Dante" è stata allertata dalla…
PATERNÒ - C’era anche l’Istituto di Istruzione Superiore “Mario Rapisardi” di Paternò, in occasione della…
PALERMO - Lite condominiale, un uomo e suo figlio sono stati feriti da un vicino…