Riconciliarsi dopo la separazione: per gli Ermellini ci vuole di più

Riconciliarsi dopo la separazione: per gli Ermellini ci vuole di più

ROMA – La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24833 del 21 novembre 2014 ha affrontato il caso della riconciliazione tra coniugi e le conseguenze relative alla separazione. Un argomento interessante visto che non è poi così frequente la riconciliazione tra coniugi dopo che sia stata dichiarata, con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Vivere di nuovo sotto lo stesso tetto, ma continuare a versare l’assegno per gli alimenti non sarebbe una riconciliazione anzi, per certi versi, si verrebbe a creare una situazione del tutto incompatibile con l’Istituto in esame.

I diritti e doveri dei coniugi nascenti dal matrimonio riguardano l’assistenza morale e materiale, la collaborazione nell’interesse della famiglia e la coabitazione. I coniugi infatti, liberamente decidono di formare insieme una famiglia, di unire le proprie forze contribuendo ai loro reciproci doveri oltre a quelli che hanno nei confronti degli eventuali figli.

La riconciliazione riapre questa realtà e, pertanto, il rapporto basato sulla solidarietà e sul reciproco obbligo di assistenza torna ad essere garantito oltre che dalla volontà delle parti, anche dalla legge, con l’art. 143 c.c. e, non più dalla sentenza di separazione che, pertanto, cessa di produrre effetti divenendo in un certo senso “superata”.

Il problema, però, è quello di stabilire quando si può parlare giuridicamente di riconciliazione tra coniugi. Ricominciare ad incontrarsi di frequente, fare un viaggio insieme, e per certi versi anche tornare a vivere sotto lo stesso tetto, non sono manifestazioni univoche della volontà di non voler più proseguire la separazione, ma potrebbero solo essere la volontà di conservare un buon rapporto, a volte anche per compiacere i figli.

Ma, per la giurisprudenza ormai dominante ci vuole qualcosa di più per poter parlare di riconciliazione. Ed a tal uopo è intervenuta la Cassazione, con la pronuncia della sentenza di cui sopra, ed ha sancito con autorevolezza che la riconciliazione avviene attraverso la ricostituzione del consorzio familiare ovverosia, riprendendo quelle relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti che costituiscono la ricomposizione della comunione coniugale di vita.

Per gli ermellini dunque “dopo la separazione, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la cessazione degli effetti della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non può consistere nel mero ripristino della situazione “quo ante”, ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione“.

Avv. Elena Cassella del Foro di Catania