Recuperare le quote dal condomino moroso: i poteri dell’amministratore di condominio

Recuperare le quote dal condomino moroso: i poteri dell’amministratore di condominio

I condomini, soprattutto nelle città, sono una consuetudine molto diffusa e con essa anche i problemi relativi al recupero periodico delle quote, ordinarie e straordinarie, spettanti a ciascun condomino per il benessere e la buona gestione del complesso da parte dell’amministratore.

Un condominio non è certo semplice da gestire: diventa ancor più difficile quando le somme recepite dai condomini siano ben inferiori rispetto a quelle previste. I disservizi condominiali a quel punto cominciano a farsi importanti (giardino non curato, cancelli automatici rotti, ascensore non funzionante) e spesso, ingiustamente, pur di risolvere il problema, a provvedere al pagamento di quote non spettanti è spesso il condomino irritato da tali disservizi.

Quali sono, allora, i poteri dell’amministratore in tali casi?

In primo luogo, anche se su tal punto i Tribunali valutano caso per caso, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Alcuni tribunali infatti hanno ritenuto che l’amministratore di condominio in caso di morosità sia legittimato a sospendere anche servizi essenziali quali, per esempio, il riscaldamento. Per altri giudici, invece, l’amministratore di condominio non può privare il condomino moroso di utenze come l’acqua o la luce e deve limitare il proprio intervento a servizi non essenziali.

Oltre a ciò, nei casi in cui sia certamente più utile provvedere al recupero forzto delle somme piuttosto che a divieti di fruizione nei confronti del condomino moroso, vi è lo strumento del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Ciò vuol dire che il condomino è obbligato al pagamento delle somme dovute dal momento in cui gli viene notificato l’atto, indipendentemente dal fatto che decida di presentare opposizione. Se non paga, scatta il pignoramento.

In caso di morosità protratta per oltre sei mesi l’amministratore può richiedere al giudice il decreto di ingiunzione senza bisogno dell’autorizzazione dell’assemblea. Per chiedere l’ingiunzione deve però presentare il piano di ripartizione delle spese approvato dall’assemblea.

Il decreto di ingiunzione spese condominiali deve essere azionato nei confronti del proprietario dell’immobile, quindi non può essere esercitato nei confronti dell’inquilino, nè tantomeno del cosiddetto condomino apparente, ossia della persona che si occupa dei pagamenti – ad esempio un parente del proprietario.

E’ certamente opportuno, in tali casi, evitare che il rapporto con l’amministratore, che ricordiamo deve sempre rappresentare gli interessi esclusivi dell’intero condominio, possa divenire conflittuale con il singolo condomino moroso: a volte è più semplice chiedere, se possibile, una eventuale piccola rateizzazione per risolvere a monte il problema.